01 Ott Il nuovo diritto di famiglia (parte IV): la responsabilità genitoriale
Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore nella Repubblica Ceca la legge n. 268/2025, che ha modificato il codice civile ceco (zákon č. 89/2012 Sb.) e altre disposizioni collegate. Sebbene, come detto in precedenti articoli, la riforma è comunemente denominata «novella sul divorzio» (rozvodová novela), per alcuni le modifiche più significative riguardano proprio la responsabilità genitoriale e la disciplina della cura dei figli minori.
Uno degli obiettivi fondamentali della riforma è superare la tradizionale distinzione tra il genitore cui il figlio era affidato e il genitore cui veniva riconosciuto unicamente il diritto di visita. La nuova disciplina parte infatti da un presupposto: entrambi i genitori, quando non sussistono ragioni per limitare la loro responsabilità genitoriale, sono genitori che partecipano alla cura del figlio. La distinzione tra «cura» (péče) e «diritto di visita» (styk) non deve quindi più essere utilizzata per creare una differenziazione sostanziale tra la posizione dei due genitori.
Il diritto di visita viene ricondotto alla più ampia nozione di cura del figlio. Prima della riforma si poteva verificare una situazione nella quale un genitore risultava formalmente titolare della cura esclusiva del minore, mentre all’altro veniva attribuito soltanto un diritto di visita, anche quando quest’ultimo trascorreva con il figlio periodi molto significativi. Tuttavia, la differenza terminologica continuava a produrre conseguenze pratiche e conflitti tra i genitori.
La riforma interviene proprio su questo punto. Se non sussiste una ragione giuridicamente rilevante per limitare la responsabilità genitoriale di uno dei genitori, entrambi devono essere considerati soggetti che esercitano la cura del figlio. Qualora, invece, uno dei genitori non sia in grado di esercitare correttamente tale responsabilità, il limite deve derivare da un vero e proprio intervento sulla responsabilità genitoriale disposto dal giudice e non semplicemente dall’utilizzo della formula del «diritto di visita».
Un altro elemento centrale della riforma riguarda la concezione della responsabilità genitoriale come insieme non soltanto di diritti, ma soprattutto di diritti e obblighi nei confronti del figlio. L’art. 855 del codice civile ceco stabilisce infatti che genitori e figli hanno reciprocamente diritti e obblighi. La riforma parte dal principio secondo cui un genitore non può semplicemente decidere unilateralmente di non occuparsi del figlio, lasciando integralmente l’attività di cura all’altro genitore.
Questo principio è coerente anche con la giurisprudenza della Corte costituzionale ceca, la quale, con la sentenza del 21 maggio 2025, II. ÚS 2423/24, ha affermato che la decisione del genitore di non occuparsi del figlio non può essere priva di conseguenze giuridiche. La nuova disciplina parte pertanto dalla presunzione che entrambi i genitori debbano partecipare alla cura del figlio. Se ciò non avviene, occorre accertarne le ragioni e, se necessario, intervenire giuridicamente sulla responsabilità genitoriale.
Questo è probabilmente uno degli aspetti più importanti della riforma. La nuova disciplina non stabilisce che la cura del figlio debba necessariamente essere ripartita in parti uguali tra i genitori. L’art. 888 del codice civile utilizza il concetto di cura «equivalente», ma tale equivalenza deve essere intesa in senso qualitativo, e non necessariamente quantitativo. In altri termini, la madre e il padre devono avere, in linea di principio, una posizione giuridica equivalente; ciò non significa però che il figlio debba necessariamente trascorrere il 50% del tempo con ciascun genitore.
La legge non contiene dunque una regola secondo la quale ogni controversia debba essere risolta attraverso una cura perfettamente paritaria. Il criterio decisivo rimane invece l’interesse superiore del singolo minore.
La Corte costituzionale ceca, con la decisione del 5 febbraio 2025, I. ÚS 2364/24, ha espressamente chiarito che una regola automatica di cura 50:50 non fa parte dell’ordinamento costituzionale. Pertanto devono essere considerate le competenze genitoriali, le esigenze specifiche del bambino e, nei casi appropriati, anche la sua opinione; eventuali differenze significative nella quantità di cura devono essere giustificate da circostanze concrete e provate.
La nuova impostazione introduce quindi una sorta di presunzione di competenza genitoriale. Il punto di partenza deve essere che entrambi i genitori siano normalmente in grado di occuparsi del figlio. Questa presunzione può tuttavia essere superata quando emergano elementi concreti che dimostrino una compromissione delle competenze genitoriali.
Tra le situazioni che possono giustificare particolare cautela vengono indicate, tra l’altro: violenza, abuso di alcool o droghe, determinate patologie psichiche, specifiche condotte criminali e situazioni di conflittualità genitoriale particolarmente grave. In presenza di tali elementi il giudice deve procedere a un esame concreto della situazione e può adottare misure idonee a proteggere il minore.
La riforma non significa dunque che ogni genitore debba necessariamente ottenere lo stesso quantitativo di tempo con il figlio. Significa piuttosto che l’esclusione o la significativa limitazione di un genitore deve essere giuridicamente motivata e fondata su circostanze concrete.
La modifica dell’art. 858 c.c. ceco chiarisce inoltre che la cura del figlio comprende anche la determinazione del suo luogo di residenza. Ciò non significa, tuttavia, che il minore debba necessariamente avere la propria residenza presso il genitore che esercita una determinata quota di cura. Rimane fermo il principio secondo cui un genitore non può modificare unilateralmente la residenza del minore senza il consenso dell’altro genitore, ai sensi dell’art. 877 del codice civile ceco.
La distinzione è importante soprattutto nei casi di trasferimento del genitore. Se il genitore vuole trasferirsi e il trasferimento comporta anche una modifica della modalità di cura del minore, sarà necessario chiedere al giudice una nuova disciplina della cura. Se, invece, il genitore intende modificare soltanto la residenza del minore senza modificare la ripartizione della cura, la questione potrà essere trattata come una controversia relativa a una decisione fondamentale riguardante il figlio.
La riforma collega necessariamente la nuova disciplina della cura anche agli obblighi di mantenimento. Quando il giudice determina la misura della cura esercitata da ciascun genitore ai sensi dell’art. 907, comma 2, del codice civile, deve pronunciarsi anche sull’obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 919, comma 3. Quando i genitori hanno condizioni economiche e livello di vita sostanzialmente equivalenti, non è necessariamente escluso che il giudice possa configurare la decisione in modo tale da non stabilire un assegno di mantenimento a carico di uno dei genitori.
Ne consegue che la nuova disciplina della cura non comporta automaticamente né l’esclusione né la determinazione automatica del mantenimento. La misura del mantenimento deve essere valutata alla luce delle concrete modalità di cura e delle condizioni economiche dei genitori.
La riforma interviene anche sul rapporto tra il genitore che in un determinato momento si occupa del figlio e l’altro genitore. Viene riconosciuto il problema di due possibili situazioni estreme. Da una parte, il genitore non presente può interferire eccessivamente nella cura dell’altro attraverso continue telefonate, richieste di informazioni o contatti. Dall’altra, il genitore presso il quale il figlio si trova può impedire qualsiasi comunicazione con l’altro genitore, sostenendo che, durante il proprio periodo di cura, ogni contatto con l’altro sia escluso. Entrambe le situazioni possono essere contrarie all’interesse del minore.
Per questo motivo l’art. 907, comma 4, consente al giudice, quando ciò sia nell’interesse del minore, di disciplinare anche il contatto indiretto con il genitore che in quel momento non si occupa materialmente del figlio.
La riforma introduce inoltre espressamente nel codice civile il principio secondo cui l’educazione del minore non può essere realizzata attraverso punizioni corporali, sofferenza psicologica o altri trattamenti degradanti. L’art. 884 stabilisce che gli strumenti educativi possono essere utilizzati soltanto in una forma e misura proporzionata alle circostanze, tale da non mettere in pericolo la salute o lo sviluppo del minore e da non ledere la sua dignità. La punizione corporale, la sofferenza psicologica e altre misure umilianti vengono espressamente considerate lesive della dignità del bambino.
Particolarmente interessante è infine la modifica dell’art. 909 del codice civile. In precedenza, in caso di cambiamento delle circostanze, il giudice poteva modificare la disciplina dei diritti e degli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale anche d’ufficio. La nuova formulazione prevede invece che il giudice intervenga quando siano cambiate le circostanze e i genitori non abbiano raggiunto un accordo sulla modifica dei loro diritti e obblighi. Ciò significa che i genitori possono raggiungere un accordo anche dopo che sia stata emessa una precedente decisione giudiziaria.
L’accordo successivo non possiede naturalmente l’efficacia esecutiva propria di una sentenza, ma può costituire un valido fatto giuridico idoneo a modificare i rapporti tra genitori e figlio. La conseguenza pratica è rilevante: non ogni modifica delle modalità di cura richiede necessariamente un nuovo procedimento giudiziario, se i genitori sono in grado di raggiungere autonomamente un accordo.