03 Set Il nuovo diritto di famiglia (parte I): i presupposti del divorzio
Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore una riforma del diritto di famiglia ceco, introdotta dalla legge n. 268/2025 Sb., che modifica il codice civile (občanský zákoník) e altre disposizioni legislative. La riforma è spesso indicata dagli operatori del diritto come rozvodová novela, proprio perché una parte significativa delle modifiche riguarda la disciplina del divorzio, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale.
Considerata l’ampiezza della riforma, non è possibile esaminarne tutti gli aspetti in un unico articolo. A questo primo contributo ne seguiranno pertanto altri. In questa sede verranno esaminate principalmente le modifiche relative ai presupposti sostanziali del divorzio e, in particolare, alla rilevanza delle cause della disgregazione del matrimonio.
Una delle principali novità della riforma riguarda il ruolo attribuito al giudice nell’accertamento delle cause della crisi coniugale. La nuova formulazione dell’art. 756 del codice civile stabilisce che il giudice che decide sul divorzio deve accertare l’esistenza della disgregazione del matrimonio, mentre deve accertarne le cause soltanto in una specifica ipotesi: quando il coniuge che non ha presentato la domanda di divorzio sostiene che ricorre il motivo di rigetto previsto dall’art. 755, comma 2, lett. b), del codice civile. La modifica è importante perché segna il superamento del precedente modello, nel quale il giudice era chiamato, in linea generale, ad accertare anche le cause della disgregazione matrimoniale. La nuova disciplina, quindi, non elimina la rilevanza giuridica delle cause della crisi matrimoniale, ma elimina, come regola generale, l’obbligo del giudice di ricercarle e accertarle nell’ambito del procedimento di divorzio.
Questa distinzione è fondamentale. Le circostanze che hanno determinato la disgregazione del matrimonio possono infatti conservare rilevanza giuridica quando un’altra disposizione di legge attribuisce loro specifiche conseguenze. Un esempio particolarmente significativo è rappresentato dalla violenza domestica. La legge n. 78/2025 ha modificato l’art. 742 del Codice civile prevedendo che, nella sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, debba essere considerato anche il fatto che uno dei coniugi abbia commesso nei confronti dell’altro violenza domestica o un atto riconducibile alla natura di un reato doloso, tenendo conto, tra l’altro, della natura, gravità, durata e circostanze della condotta. Ancora più direttamente, l’art. 762, comma 2, stabilisce che l’ex coniuge che abbia commesso nei confronti dell’altro un comportamento integrante violenza domestica non ha diritto all’assegno di mantenimento previsto dal comma 1, anche qualora ricorrano le altre condizioni richieste dalla norma.
Ne deriva che sarebbe inesatto affermare che, con la nuova disciplina, le cause della crisi matrimoniale siano diventate irrilevanti. Più correttamente, si può dire che le cause della disgregazione non costituiscono più, di regola, oggetto di accertamento nel procedimento di divorzio, ma possono continuare ad avere rilevanza giuridica nell’ambito di altri procedimenti o di altre pretese conseguenti allo scioglimento del matrimonio. Pertanto, una condotta di violenza domestica, ad esempio, potrà essere dedotta e provata nel procedimento relativo alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi oppure in quello relativo al mantenimento dell’ex coniuge, quando tale circostanza sia giuridicamente rilevante ai sensi degli artt. 742 o 762 del Codice civile.
L’eliminazione dell’obbligo generale di accertare le cause della crisi matrimoniale conosce tuttavia una importante eccezione. L’art. 755, comma 2, lett. b), prevede infatti che il matrimonio non possa essere sciolto quando il divorzio sarebbe contrario all’interesse del coniuge che non ha prevalentemente contribuito alla disgregazione del matrimonio attraverso la violazione degli obblighi coniugali, al quale il divorzio causerebbe un pregiudizio particolarmente grave, e quando circostanze straordinarie depongano a favore della conservazione del matrimonio.
La stessa disposizione stabilisce tuttavia che il divorzio può comunque essere pronunciato quando i coniugi non convivono da almeno tre anni. Questa disposizione deve essere letta insieme al nuovo art. 756. Il giudice, infatti, non deve normalmente indagare sulle ragioni della crisi. Lo farà soltanto se il coniuge che non ha presentato la domanda di divorzio fa valere specificamente che ricorrono le condizioni per il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 755, comma 2, lett. b). È dunque in questa particolare situazione che le cause della disgregazione tornano ad assumere un ruolo diretto nel procedimento di divorzio.
Il rafforzamento della dimensione consensuale del divorzio emerge anche dalla nuova denominazione dell’art. 757 del Codice civile, intitolato „Smluvený rozvod manželství“. L’espressione può essere tradotta letteralmente come “divorzio concordato”, ma in italiano è preferibile parlare di divorzio consensuale. Una delle novità più evidenti consiste nell’eliminazione del requisito secondo cui i coniugi dovevano vivere separatamente da almeno sei mesi prima della presentazione della domanda di divorzio. La legge n. 268/2025 ha infatti espressamente soppresso tale requisito dall’art. 757, comma 1, lett. a). Si tratta, tuttavia, di una modifica che nella pratica potrebbe avere un impatto meno significativo di quanto la sua formulazione lasci pensare. Il requisito della separazione di fatto, infatti, veniva già frequentemente accertato sulla base delle dichiarazioni concordi dei coniugi, senza che il giudice procedesse necessariamente a un’approfondita istruttoria sulla data effettiva di cessazione della convivenza.
Il nuovo art. 757 mantiene invece gli altri presupposti fondamentali del divorzio consensuale. In particolare, quando uno dei coniugi aderisce alla domanda presentata dall’altro oppure quando i coniugi presentano una domanda congiunta, e vi è una dichiarazione concorde circa la disgregazione del matrimonio e la volontà di ottenere il divorzio, si considera soddisfatto il requisito generale della disgregazione profonda, permanente e irreparabile previsto dall’art. 755, comma 1, purché:
- il matrimonio duri da almeno un anno al momento dell’inizio del procedimento di divorzio;
- qualora i coniugi siano genitori di un figlio minore non pienamente capace, essi abbiano raggiunto un accordo sulla disciplina dei rapporti con il figlio per il periodo successivo al divorzio e tale accordo sia stato approvato dal giudice;
- i coniugi abbiano raggiunto un accordo sulla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, dell’abitazione e, se del caso, del mantenimento per il periodo successivo al divorzio.
L’accordo relativo ai rapporti patrimoniali, all’abitazione e all’eventuale mantenimento deve essere redatto per iscritto e le firme devono essere ufficialmente autenticate.
È interessante osservare che il Codice civile non introduce una vera e propria denominazione contrapposta, come ad esempio “divorzio non consensuale”, al termine smluvený rozvod. La distinzione normativa è piuttosto costruita attraverso due discipline differenti. Da una parte vi è il divorzio consensuale (smluvený rozvod manželství), disciplinato dall’art. 757 e caratterizzato dall’accordo dei coniugi sulle principali conseguenze del divorzio. Dall’altra rimane il divorzio ordinario, disciplinato dagli artt. 755 e 756, nel quale il giudice deve accertare l’esistenza di una disgregazione profonda, permanente e irreparabile del matrimonio e l’impossibilità di prevederne ragionevolmente la ricostituzione.
Anche in quest’ultimo procedimento, tuttavia, la nuova disciplina non richiede più, come regola generale, che il giudice individui quale dei coniugi abbia causato la crisi e per quali ragioni. La vera novità della rozvodová novela può quindi essere sintetizzata in questo modo: il divorzio non diventa semplicemente “più facile” perché vengono meno alcuni requisiti formali; cambia soprattutto il ruolo del giudice, che non è più chiamato, come regola generale, a stabilire perché il matrimonio sia fallito, ma deve verificare se il matrimonio sia effettivamente e irreversibilmente disgregato. Le cause della crisi restano invece giuridicamente rilevanti quando una specifica disposizione di legge attribuisce loro conseguenze, come avviene, tra l’altro, nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi e del mantenimento dell’ex coniuge.