03 Set Il nuovo diritto di famiglia (parte II): l’assegno di mantenimento
La riforma del diritto di famiglia entrata in vigore il 1° gennaio 2026, introdotta dalla legge n. 268/2025, ha modificato anche la disciplina dell’obbligo di mantenimento (výživné). Occorre tuttavia precisare che, rispetto alla radicale revisione della disciplina del divorzio e della responsabilità genitoriale, le modifiche introdotte in materia di mantenimento sono relativamente limitate. La novella interviene su alcuni aspetti specifici. Le principali novità riguardano la determinazione delle capacità reddituali del genitore obbligato, la possibilità di tenere conto di modifiche future e prevedibili delle circostanze, la riduzione del mantenimento con effetto retroattivo e, sul piano processuale, il pagamento degli arretrati e gli interessi di mora.
Una delle modifiche più interessanti riguarda il nuovo testo dell’art. 913 del codice civile. Nella determinazione dell’ammontare del mantenimento, il giudice può ora prendere espressamente in considerazione anche il fatto che il reddito effettivamente percepito dalla persona obbligata non corrisponda a quello che essa potrebbe ragionevolmente conseguire. La norma consente al giudice di valutare, in particolare, la salute, l’istruzione, la qualificazione professionale e la situazione del mercato del lavoro nel luogo di lavoro o di residenza della persona obbligata. Si tratta della cosiddetta “potenzialità reddituale” (potencialita příjmů).
La novità assume particolare importanza nei casi in cui il reddito dichiarato dal genitore obbligato non sembri corrispondere alla sua effettiva capacità economica. Si pensi, ad esempio, al genitore che sia socio o amministratore della propria società e dichiari un reddito personale molto basso, pur esercitando un’attività professionale qualificata e operando in un settore nel quale i redditi normalmente percepiti siano significativamente superiori. La nuova disposizione consente al giudice di interrogarsi sulla reale capacità reddituale del genitore e, se necessario, di determinare il mantenimento tenendo conto non soltanto del reddito effettivamente dichiarato, ma anche di quello che il genitore potrebbe ragionevolmente conseguire.
La nuova possibilità deve tuttavia essere utilizzata con cautela. Non sarebbe corretto, infatti, presumere automaticamente che ogni persona debba necessariamente conseguire il reddito massimo astrattamente raggiungibile in relazione alla propria formazione professionale. La mera circostanza che un medico dipendente potrebbe, ad esempio, guadagnare di più esercitando la libera professione non significa necessariamente che il giudice possa attribuirgli un reddito ipotetico superiore a quello effettivamente percepito. La valutazione della potenzialità reddituale dovrebbe assumere rilievo soprattutto quando emergano elementi concreti che facciano ritenere che il reddito sia stato artificialmente o volontariamente ridotto allo scopo di diminuire l’obbligo di mantenimento.
Particolarmente delicata è la situazione degli imprenditori. Il semplice fatto che una società possieda disponibilità finanziarie o utili non distribuiti non significa automaticamente che tali somme costituiscano reddito personale del genitore obbligato. La situazione patrimoniale della società può certamente costituire un elemento da esaminare, ma occorre verificare in concreto la disponibilità di tali risorse, la loro destinazione e la situazione economica complessiva del genitore e della famiglia. La questione è quindi particolarmente importante per gli amministratori e i soci di società commerciali, ma non consente al giudice di trasformare automaticamente il patrimonio della società nel reddito personale del genitore.
Un’altra novità significativa riguarda il nuovo art. 913, comma 2, codice civile. La norma consente di tenere conto, nella determinazione del mantenimento, anche di cambiamenti futuri delle circostanze che siano ragionevolmente prevedibili. La modifica risolve una questione che nella precedente disciplina aveva dato luogo a orientamenti non uniformi. In linea generale, infatti, il giudice deve decidere sulla base della situazione esistente al momento della pronuncia.
Nella materia del mantenimento, tuttavia, può accadere che già al momento della decisione sia certo o altamente prevedibile che una determinata circostanza cambierà poco tempo dopo. Un esempio classico è rappresentato dal bambino che inizierà la scuola alcuni mesi dopo la pronuncia della sentenza. L’inizio della scuola comporta normalmente nuove esigenze economiche: materiale scolastico, trasporto, mensa, attività extrascolastiche e, eventualmente, ulteriori spese. La nuova disciplina consente al giudice di tener conto di tale cambiamento già nella decisione sul mantenimento, senza costringere necessariamente le parti ad avviare un nuovo procedimento pochi mesi dopo.
Lo stesso principio può trovare applicazione anche quando sia già sufficientemente certo un futuro cambiamento delle condizioni economiche della persona obbligata. Si pensi, ad esempio, a un rapporto di lavoro che terminerà certamente entro pochi mesi, a un pensionamento già programmato oppure all’inizio di una nuova attività lavorativa con un reddito significativamente diverso. In questi casi, il giudice può valutare se il cambiamento sia sufficientemente certo e determinabile per poter essere preso in considerazione già nella sentenza.
Una delle novità più rilevanti riguarda il nuovo art. 923, comma 2, codice civile. La disposizione interviene sulla possibilità di ridurre il mantenimento con effetto retroattivo. La questione è particolarmente importante perché, nella precedente disciplina, il mantenimento già consumato non era normalmente soggetto a restituzione. Ciò poteva determinare una situazione paradossale. Il genitore che chiedeva una riduzione del proprio obbligo di mantenimento poteva trovarsi costretto a continuare a pagare l’importo precedente per tutta la durata del procedimento. Nel frattempo, le somme versate venivano consumate e non potevano essere restituite.
La nuova disciplina mira a ridurre questa rigidità. Quando il giudice accerta che sussistevano già, in un periodo precedente alla sua decisione, circostanze tali da giustificare una riduzione del mantenimento, la nuova disciplina consente di tenere conto di tale situazione anche retroattivamente. La modifica è particolarmente importante perché rende economicamente più efficace la richiesta di riduzione del mantenimento.
Naturalmente, ciò non significa che qualsiasi difficoltà economica temporanea consenta automaticamente di ottenere una riduzione retroattiva. Devono sussistere ragioni sufficientemente gravi e giuridicamente rilevanti. Tra queste può rientrare, ad esempio, una grave malattia del genitore obbligato oppure una modifica significativa dell’estensione della sua cura personale del figlio. Se il genitore obbligato passa, ad esempio, da una situazione nella quale il figlio vive prevalentemente con l’altro genitore a una situazione nella quale trascorre con lui una parte molto maggiore del tempo, tale cambiamento può incidere sulla determinazione del mantenimento. La nuova disciplina rende quindi più flessibile il rapporto tra il mutamento delle circostanze e l’importo dell’obbligo alimentare.
La riforma interviene anche sulla disciplina processuale relativa agli arretrati di mantenimento. Il nuovo art. 473, comma 2, della legge n. 292/2013 stabilisce, come regola generale, un termine di 15 giorni dalla notificazione della decisione per il pagamento degli arretrati di mantenimento. Il giudice può tuttavia stabilire un termine più lungo oppure consentire il pagamento rateale. La modifica è significativa perché, nella precedente disciplina, la prassi giudiziaria non era uniforme nella determinazione del termine concesso per il pagamento degli arretrati. La nuova regola introduce quindi un termine generale più prevedibile, pur lasciando al giudice la possibilità di adattarlo alle circostanze concrete. Per il genitore obbligato ciò significa che, una volta pronunciata la decisione, il debito relativo agli arretrati può diventare esigibile in tempi relativamente brevi.
Un’altra novità particolarmente significativa riguarda gli interessi di mora. Per il credito relativo al mantenimento di un figlio che non abbia ancora acquisito la piena capacità giuridica, la nuova disciplina prevede, per i primi sei mesi di ritardo, un interesse di mora pari allo 0,25% dell’importo dovuto per ogni giorno di ritardo. Si tratta di un tasso molto elevato, introdotto con una finalità chiaramente incentivante: il legislatore vuole rendere economicamente particolarmente oneroso il mancato pagamento tempestivo del mantenimento. La ratio è comprensibile. Il mantenimento del figlio non costituisce infatti un credito ordinario: serve a finanziare esigenze quotidiane e spesso essenziali del minore, come abitazione, alimentazione, istruzione e assistenza sanitaria. Il legislatore ha quindi ritenuto necessario creare un forte incentivo all’adempimento puntuale.
La disciplina, tuttavia, non mantiene questo trattamento particolarmente severo indefinitamente. Trascorsi i primi sei mesi, il regime degli interessi ritorna a quello ordinario previsto per gli altri crediti.