Il nuovo diritto di famiglia (parte III): le modifiche processuali

Il nuovo diritto di famiglia (parte III): le modifiche processuali

Sul piano processuale, una delle modifiche più significative introdotte dalla rozvodová novela riguarda il procedimento di divorzio in presenza di figli minori comuni. Prima del 1° gennaio 2026, il divorzio e la regolamentazione dei rapporti con i figli minori costituivano, in linea generale, due procedimenti distinti. Da un lato vi era il procedimento di divorzio, finalizzato allo scioglimento del matrimonio; dall’altro, il procedimento relativo alla regolamentazione dei rapporti con i figli minori, nel quale il giudice decideva, tra l’altro, sull’affidamento, sui rapporti con l’altro genitore e sull’obbligo di mantenimento. Il procedimento di divorzio non poteva concludersi prima che fosse stata definita la situazione dei figli per il periodo successivo al divorzio. Si trattava, quindi, del cosiddetto “doppio binario”.

La riforma ha modificato radicalmente questo sistema. A partire dal 1° gennaio 2026, il nuovo art. 398a della legge n. 292/2013 Sb., sui procedimenti giudiziari speciali (zákon o zvláštních řízeních soudních – ZŘS), stabilisce che, quando i coniugi hanno un figlio minore comune, il procedimento di divorzio deve essere riunito al procedimento nel quale deve essere decisa la regolamentazione dei rapporti con il figlio per il periodo successivo al divorzio. La riunione costituisce quindi la regola e non dipende dalla volontà dei coniugi.

Esiste tuttavia un’importante eccezione: i procedimenti non vengono riuniti quando, relativamente alla regolamentazione dei rapporti con il figlio, il giudice di primo grado abbia già pronunciato una decisione nel merito. Inoltre, anche quando i procedimenti siano stati riuniti, il tribunale può successivamente disporne la separazione qualora ritenga che la trattazione congiunta non sia opportuna. La legge lascia quindi al giudice un margine di valutazione, ad esempio quando la trattazione unitaria delle due questioni rischi di rendere il procedimento particolarmente conflittuale o comunque non risponda all’interesse di una corretta trattazione della causa. È pertanto importante distinguere due concetti: la riunione è obbligatoria come regola generale, mentre la separazione dei procedimenti è una possibilità rimessa al giudice quando la riunione non sia opportuna.

La riforma ha modificato anche le regole sulla competenza territoriale. Quando i coniugi non hanno figli minori comuni, trova applicazione il nuovo art. 383 ZŘS. È competente, in primo luogo, il tribunale nel cui distretto i coniugi hanno o avevano la loro ultima residenza comune nella Repubblica Ceca, purché almeno uno dei coniugi risieda ancora nel distretto di tale tribunale. In mancanza di tale tribunale, la competenza passa al tribunale generale del coniuge che non ha presentato la domanda e, in mancanza anche di questo, al tribunale generale del coniuge che ha presentato la domanda.

Quando invece i coniugi hanno un figlio minore comune, il nuovo § 383, comma 2, ZŘS stabilisce che è competente il tribunale individuato secondo l’art. 467 ZŘS. In sostanza, si tratta del tribunale competente per la regolamentazione dei rapporti con il minore. Il criterio è quindi collegato alla residenza del minore, vale a dire al luogo nel quale il minore ha il proprio centro di vita. Non necessariamente tale luogo coincide con la residenza anagrafica.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui, dopo la separazione di fatto dei genitori, il figlio lasci la casa familiare nella quale aveva la residenza anagrafica insieme a entrambi i genitori e inizi a vivere stabilmente con la madre in un’altra regione della Repubblica Ceca. In una situazione di questo tipo, ai fini della competenza territoriale, assumerà rilievo il luogo di effettiva vita del minore. La ratio della riforma è evidente: il tribunale che conosce la situazione concreta del minore è, di regola, anche quello che deve conoscere del divorzio dei suoi genitori, così da consentire una valutazione complessiva della situazione familiare.

La nuova disciplina introduce una regola particolarmente importante. Il § 398a, comma 3, ZŘS stabilisce che la sentenza con la quale viene pronunciato il divorzio non può acquistare forza di giudicato prima che sia passata in giudicato la decisione relativa alla regolamentazione dei rapporti con il figlio minore per il periodo successivo al divorzio. Pertanto, la sentenza di divorzio non potrà diventare definitiva prima della decisione relativa al figlio.

Se, ad esempio, la decisione relativa alla regolamentazione dei rapporti con il minore viene impugnata in appello, la sentenza di divorzio non potrà acquistare forza di giudicato fino a quando non sarà divenuta definitiva anche la decisione relativa al minore. In questo modo il legislatore ha voluto evitare che il matrimonio venga definitivamente sciolto prima che sia stata definita la situazione giuridica del figlio per il periodo successivo al divorzio. È una delle conseguenze più importanti della nuova struttura processuale.

La riforma ha introdotto anche una maggiore flessibilità nello svolgimento dell’udienza di divorzio. Non è tuttavia corretto affermare semplicemente che, dal 1° gennaio 2026, la presenza personale dei coniugi non sia richiesta nel divorzio consensuale. La nuova disciplina consente infatti al tribunale di procedere senza una tradizionale udienza quando il consenso dei coniugi al divorzio e la loro concorde dichiarazione circa l’esistenza di una disgregazione permanente, profonda e irreparabile del matrimonio risultino dalle loro dichiarazioni scritte oppure da dichiarazioni concordi rese nel corso dell’udienza, purché il giudice non abbia dubbi circa la loro autenticità e veridicità.

La legge prevede inoltre, nel caso in cui i coniugi raggiungano un accordo sui rapporti con il figlio minore nell’ambito di un jiný soudní rok, che non sia necessario fissare una distinta udienza per decidere sul divorzio: il giudice può ascoltare i coniugi nell’ambito di tale attività processuale.

Ciò non significa, quindi, che il procedimento di divorzio sia diventato un procedimento puramente scritto o che i coniugi possano semplicemente decidere autonomamente di non presentarsi all’udienza. Al contrario, quando il tribunale abbia fissato un’udienza, trova applicazione il § 391 ZŘS. Se il ricorrente, oppure entrambi i ricorrenti nel caso di domanda congiunta, non si presenta all’udienza senza una giustificazione regolare e tempestiva, il tribunale interrompe il procedimento. Tale conseguenza non si verifica se l’altro coniuge presente dichiara espressamente di voler comunque proseguire nel procedimento.

Da un punto di vista pratico, quindi, qualora i coniugi non intendano partecipare personalmente all’udienza fissata dal tribunale, è opportuno che ne informino preventivamente il giudice e forniscano una giustificazione adeguata, evitando di considerare la loro assenza come automaticamente irrilevante.

Anche sotto questo profilo la nuova disciplina ha introdotto una precisazione terminologica importante. Il § 395 ZŘS stabilisce che, quando il tribunale pronuncia il divorzio sulla base del consenso dei coniugi, l’appello non è ammissibile. La formulazione della norma è stata infatti modificata proprio per sostituire il precedente riferimento alla domanda congiunta con il più ampio concetto di divorzio pronunciato sulla base del consenso dei coniugi.

Questo non significa, tuttavia, che la sentenza di divorzio possa diventare definitiva immediatamente quando vi siano figli minori comuni: in questo caso continua a trovare applicazione il § 398a, comma 3, secondo il quale la forza di giudicato della sentenza di divorzio non può precedere quella della decisione relativa alla regolamentazione dei rapporti con il figlio.

Infine, la riforma ha modificato in maniera significativa anche le spese giudiziarie. Dal 1° gennaio 2026, la nuova voce 4a del Tariffario della legge n. 549/1991 Sb., sulle tasse giudiziarie, prevede:

  • 2.000 CZK per la domanda di divorzio consensuale (smluvený rozvod manželství);
  • 5.000 CZK negli altri casi di divorzio.

La modifica si applica ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della novella, mentre per i procedimenti già iniziati prima del 1° gennaio 2026 continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti in materia di tasse giudiziarie.