Approvato definitivamente il nuovo regime degli impatriati

Approvato definitivamente il nuovo regime degli impatriati

In data 29 dicembre 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 209 del 2023 di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. All’interno di tale provvedimento legislativo rileva l’articolo 5 che intende riformare il regime speciale degli impatriati, attualmente disciplinato dal D.Lgs. 147/2015, prevedendo da un lato un ridimensionamento dei benefici fiscali e dall’altra una modifica dei requisiti di accesso.

Nello specifico, per beneficiare dell’agevolazione fiscale, bisognerà avere avuto una residenza all’estero non più nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia mai nei precedenti tre. Inoltre il lavoratore che intende trasferirsi dovrà impegnarsi a risiedere in Italia per almeno cinque anni (prima erano previsti due anni)  e a svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Il nuovo regime degli impatriati prevede, inoltre, che se la prestazione di lavoro in Italia (dopo il rientro) verrà svolta in continuità con quella estera (stesso datore di lavoro estero o datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo del datore di lavoro estero), allora aumenta la durata del requisito della residenza all’estero prima del trasferimento: sei periodi di imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto, oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo; sette periodi di imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto, oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo.

Soprattutto la nuova agevolazione riguarda solo ed esclusivamente i soggetti in possesso di requisiti di elevata qualificazione e specializzazione.

Se sono presenti tutti i requisiti sopra individuati, il nuovo regime degli impatriati prevede una detassazione dei redditi di lavoro prodotti in Italia nella misura del 50% (non più del 70%). L’agevolazione, tuttavia è elevata al 60% nel caso in cui il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minorenne oppure nasca un figlio (o venga adottato un minore) durante il periodo di fruizione del regime.

Il nuovo regime degli impatriati prevede, poi, che l’agevolazione possa essere invocata nel limite di reddito annuale pari a 600.000 euro. Al di sopra di tale limite, i redditi devono essere tassati nella misura ordinaria.

Il nuovo regime degli impatriati, diversamente dalla previgente disciplina, non prevede un’agevolazione maggiorata per i contribuenti che si trasferiscono nel Mezzogiorno.

Non viene riproposto, rispetto alla precedente disciplina, l’allungamento quinquennale dell’agevolazione previsto per specifiche situazioni legate alla composizione del nucleo familiare, ovvero legate al possesso di immobili sul territorio.

Il nuovo regime degli impatriati si applica in relazione a quei contribuenti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dal 2024, ad eccezione dei seguenti soggetti: contribuenti che, pur acquisendo la residenza fiscale nel 2024, abbiano provveduto all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residenze entro il 31.12.2023; sportivi che abbiano sottoscritto il contratto relativo al rapporto di lavoro entro la stessa data del 31.12.2023. Per tali soggetti, infatti, continuerà a trovare applicazione la disciplina del regime degli impatriati regolamentata dalla precedente disciplina.