Decreto legislativo in tema di sanzioni penali e amministrative: prime riflessioni sul rapporto tra processo penale e tributario

Decreto legislativo in tema di sanzioni penali e amministrative: prime riflessioni sul rapporto tra processo penale e tributario

Il Governo si appresta ad approvare il decreto delegato in materia di sanzioni che deve dare attuazione alla riforma fiscale. Si aspetta quindi l’ok definitivo del Governo ma qui interessa soffermarci su una novità contenuta nel decreto: si prevede che gli atti di definitivo accertamento in sede amministrativa, anche in seguito ad  accertamento con adesione, e le sentenze tributarie definitive rese nel processo tributario, aventi ad oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, diventeranno rilevanti nel futuro procedimento penale. Detto altrimenti ci sarà la possibilità di acquisizione nel processo penale ai fini della prova di quanto già accertato in ambito tributario.

Sicuramente si tratta di una buona notizia con riguardo a contestazioni penali relativi ad illeciti tributari che, superando la soglia di punibilità, diventano penalmente rilevanti.  Infatti, se a seguito di adesione, l’imposta evasa si dovesse collocare sotto la soglia di punibilità prevista dalla norma penale, l’interessato non potrà essere perseguito penalmente. Invece per il caso di illeciti penali tributari che non prevedono una soglia – si pensi al caso delle dichiarazioni con false fatture –  l’eventuale adesione all’accertamento del contribuente potrebbe costituire elemento di prova contro il medesimo nel procedimento penale. Quindi il contribuente indagato dovrà ben valutare se aderire o meno in quanto una scelta errata o avventata potrebbe avere per lui risolti sfavorevoli in campo penale. Per evitare problemi di tale tipo c’è chi non veda come il contribuente in sede di adesione dovrebbe far specificare che l’adesione non significa riconoscimento della pretesa erariale ma che ha aderito per mere questioni economiche, cioè per evitare un contenzioso tributario lungo ed incerto che precluderebbe i benefici immediati di una adesione all’accertamento.

Di converso, cambiano anche i rilessi delle sentenze penali nell’ambito tributario: faranno stato, cioè avranno efficacia di giudicato nel processo tributario, le sentenze penali definitive di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, rese, a seguito di dibattimento, nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto del futuro processo tributario. Il fatto che venga espressamente menzionato il dibattimento esclude la rilevanza di analoghe sentenze – cioè perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso – rese in fasi anteriori al dibattimento. Si pensi in un giudizio abbreviato o in altro rito alternativo. Spesso molte indagini vengono archiviate dal Gip su istanza del pubblico ministero per mancanza di prove. In questi casi il contribuente non avrà interesse a chiedere un’archiviazione in quanto essa sarebbe irrilevanti ai fini tributari, preferendo, paradossalmente, un dibattimento, benché lungo e oneroso, che si concluda con la assoluzione, sempre perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. Da chiarire qual effetti avranno le modifiche in tema di rilevanza nell’ambito penale delle sentenze tributarie e delle adesioni o, viceversa, delle sentenze penali definitive nel processo tributario con riguardo a tutti quegli iter cioè procedimenti e processi tributari e penali che sono iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo in fase di approvazione e che si concluderanno dopo la sua entrata in vigore. Per esempio sarà possibile far valere gli esiti delle sentenze e adesioni tributarie  già nei procedimenti penali in corso  al momento in cui entrerà in vigore il decreto legislativo oppure i provvedimenti definitivi di natura tributaria dovranno scaturire solo da procedimenti successivi all’entrata in vigore delle nuove norme?