01 Lug Residenza fiscale: quando e perchè viene contestata. Come difendersi
Per le leggi tributarie italiane la residenza fiscale assume un ruolo determinante, in quanto presupposto giuridico per la tassazione dei redditi su base mondiale (vedi art. 2 e 3 del TUIR). Per questo motivo, la residenza fiscale della persona fisica è fortemente controllata da parte dell’Amministrazione finanziaria che può, infatti, in caso di contestazione, arrivare ad estendere la potestà impositiva di uno Stato ai redditi prodotti all’estero. Da un punto di vista pratico si registrano con frequenza accertamenti atti a controllare l’effettività dei trasferimenti di residenza all’estero di persone fisiche. A volte infatti ad un cambio formale di residenza dall’Italia all’estero, non corrisponde nei fatti alcun trasferimento: la persona fisica continua a vivere, seppur in maniera celata, in Italia. Per la legge italiana si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato domicilio o residenza ai sensi del codice civile. Tuttavia, deve essere considerato anche un criterio temporale, infatti, una di queste condizioni deve essere verificata per almeno 183 giorni nell’anno (“maggior parte del periodo di imposta“) per poter essere valida. L’attività di accertamento della residenza fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria avviene annualmente individuando i contribuenti da sottoporre a controllo. Solitamente una contestazione legata alla residenza fiscale di un contribuente inizia con l’invio di questionario. Con la notifica di questo documento viene indicato di fornire spiegazioni circa la propria situazione di soggetto espatriato. La prassi ci permette di individuare gli indici di residenza fiscale in Italia: la presenza di familiari in Italia, tra quelli elencati dall’art. 43 del c.c.; l’esistenza di legami stabili (non saltuari od occasionali) personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia; la titolarità di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale, etc) in società residenti Italia; la presenza di figli minori o figli fiscalmente a carico che frequentano (o abbiano frequentato) istituti scolastici, di formazione e universitari in Italia; la disponibilità in Italia di un immobile adibito ad uso abitativo per più di 90 giorni; la disponibilità, anche per interposta persona, di beni mobili (autovetture, aeromobili, imbarcazioni, etc) iscritti nei pubblici registri in Italia; la disponibilità, anche per interposta persona, di partecipazioni qualificate in società residenti; il conseguimento di redditi di capitale, di lavoro dipendente, lavoro autonomo o di impresa in Italia; il conseguimento, anche per interposta persona, di compensi per l’utilizzazione delle opere di ingegno (royalty), brevetti industriali o marchi di impresa. Gli strumenti di cui dispone l’Amministrazione finanziaria comprendono, poi la possibilità di effettuare piani di controllo di comune accordo, ad esempio con l’INPS. Oppure ancora è il caso di ricordare l’obbligo a carico dei Comuni di confermare, entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione AIRE, i dati dei richiedenti l’iscrizione. Inoltre, sono informazioni conosciute (o conoscibili) da parte dell’Agenzia delle Entrate: la presenza di rapporti finanziari in essere (in Italia e nei Paesi CRS); l’intestazione di utenze telefoniche e domestiche, ma anche di altro tipo come il telepass per i veicoli, etc; la stipula di contratti assicurativi; la stipula di contratti relativi all’acquisto di beni immobili e collegati, come i contratti di mutuo fondiario;la presenza di cariche sociali o partecipazioni societarie, in enti residenti in Italia; il percepimento di redditi di capitale di fonte italiana e i movimenti di capitale da e verso l’estero. Un aspetto da evidenziare è che il possesso di questi elementi, considerati come di collegamento con l’Italia, riguardano sia il contribuente espatriato anche in caso di eventuale intestazione degli stessi a persona da considerarsi come “interposta“. In buona sostanza, se il contribuente espatriato intesta beni imputa redditi a lui riferibili ad altre persone e ne viene accertata la loro interposizione, il collegamento ricade sul soggetto espatriato. Per questo motivo è opportuno prestare attenzione. Informazioni sul soggetto attenzionato possono essere reperiti anche da Internet per esempio attraverso l’analisi dei social network.
In caso di contestazione il contribuente deve elaborare una strategia. Il punto di partenza di una situazione difendibile è la disponibilità di qualsiasi mezzo di prova documentale o dimostrativa capace di far emergere l’assenza di significativi collegamenti economici patrimoniali e sociali con l’Italia. Per riprendere quanto indicato dalla stessa Agenzia “l’assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, etc, così come la mancanza di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo“. L’eventuale assenza di questi elementi dimostra (in positivo) l’insussistenza di significativi collegamenti con il territorio dello Stato. Questo è già un primo elemento da valutare nell’analisi della posizione di un contribuente sottoposto a controllo. Dal punto di visto positivo si tratta di dimostrare anche la reale e duratura localizzazione all’estero. La dimostrazione di una reale e duratura localizzazione all’estero avviene attraverso la produzione di documenti e atti dai quali emergano: la presenza della dimora abituale, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare; l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero; lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;l’acquisto o la locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese estero;l’intestazione di utenze (acqua, luce, gas, telefono, etc) ed i relativi consumi;la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero;l’eventuale iscrizione a liste elettorali.
Brno, 1 luglio 2024