Disciplina delle imprese estere controllate, pronte le regole che consentono di optare per l’imposta sostitutiva

Disciplina delle imprese estere controllate, pronte le regole che consentono di optare per l’imposta sostitutiva

Per snellire, come indicato dalla legge di delega fiscale, la disciplina delle imprese estere controllate, il Dlgs n. 209/2023 ha introdotto un regime opzionale di tassazione alternativa che semplifica la procedura di verifica dei requisiti di accesso al trattamento speciale, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna. L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio di ciascuna controllata calcolato senza tenere conto delle imposte che hanno concorso a determinare tale valore, la svalutazione degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Il diretto dell’Agenzia delle entrate ha firmato un provvedimento che cerca di definire  le modalità di esercizio e revoca dell’opzione e le regole che consentono di beneficiarne.
L’opzione è esercitabile dalla controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili passive income, redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. La controllante sceglie di accedere alla tassazione alternativa e tale opzione è valida per tre anni a partire dal periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed è irrevocabile. Allo scadere del triennio, salvo revoca, s’intende tacitamente rinnovata. L’imposta sostitutiva è applicabile anche per le controllate acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione a patto che redigano bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. L’utile contabile sui cui calcolare l’imposta sostitutiva del 15% è determinato,  partendo dal risultato contabile ottenuto dall’applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, escluse le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. L’importo è liquidato e versato dal controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili a lui spettante direttamente o indirettamente. In caso di controllo indiretto da parte di soggetti residenti o di stabili organizzazioni in Italia, i redditi di ciascuna controllata sono imputati a tali soggetti e stabili organizzazioni tramite i quali si verifica il controllo indiretto, che provvedono alla liquidazione dell’imposta sostitutiva in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Infine, nell’ipotesi in cui al controllante siano stati imputati redditi di più controllate, nel modello di dichiarazione deve essere compilato un rigo per la tassazione del reddito di ciascuna controllata.L’applicazione dell’imposta sostitutiva implica l’esclusione dell’utile contabile netto dall’imponibile ai fini delle impose dirette del socio controllante. Inoltre, continua il provvedimento, non è riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero dalle controllate i cui redditi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva.