Tassazione in Italia dei dividendi di una società ceca in favore di una persona fisica: il caso del “lordo-frontiera”

Tassazione in Italia dei dividendi di una società ceca in favore di una persona fisica: il caso del “lordo-frontiera”

In Italia vige il principio della tassazione su base mondiale in base al quale le persone fisiche ivi residenti fisiche sono assoggettate all’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) su tutti i redditi prodotti nel mondo, ivi inclusi pertanto i dividendi che vengono corrisposti da società non residenti in Italia. Nel caso dei dividendi di fonte estera la tassazione italiana in capo al socio, persona fisica residente in Italia, è pari al 26%.

Tuttavia è necessario raccordare questa conclusione con il diritto convenzionale, cioè quello previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, atti normalmente stipulati tra Stati. Questo  al fine di  verificare se la Convenzione distribuisca diversamente la potestà di tassare tra i due Stati che vengono in rilievo.

Ipotizzando che il socio sia residente in Italia mentre la società che distribuisce i dividendi abbia la sede in Rep. Ceca, ci soccorre la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1981 stipulata tra questi due Stati. Essa può dirci se la potestà impositiva spetta solo all’Italia, solo alla Rep. Ceca o ad entrambe. La risposta è che spetta ad entrambe.

Infatti l’art. 10 della Convenzione stabilisce la tassazione del dividendo nello Stato di residenza del percettore del suddetto dividendo (quindi, l’Italia). Successivamente sempre il suddetto art. 10 stabilisce una tassazione concorrente del dividendo anche nello Stato in cui la società che paga i dividendi ha la sede legale. Tuttavia la Convenzione precisa che  che, laddove il percettore del dividendo ne sia il beneficiario effettivo, l’imposta applicata in Rep. Ceca, imposta di norma trattenuta mediante una ritenuta alla fonte, non potrà eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi.

Con riferimento all’Italia, il fisco locale applicherà l’imposta sul dividendo al netto delle eventuali ritenute applicate nella Repubblica ceca (c.d. netto frontiera) se, e solo se, il dividendo sia riscosso attraverso un intermediario italiano, ovverosia una banca o una società fiduciaria aventi sede in Italia. Detto altrimenti l’imposta italiana del 26% non colpirà l’ammontare lordo del dividendo ceco ma questo una volta ridotto dall’imposta locale del 15%.

Se invece il dividendo sarà percepito dalla persona fisica senza l’intervento di un intermediario italiano purtroppo si applicheranno sull’ammontare lordo del dividendo, prima l’aliquota ceca del 15% e poi l’aliquota italiana del 26%,  Si pensi al caso in cui il percettore, che ricordiamo essere un cittadino residente in Italia, si faccia accreditare il dividendo su un conto corrente aperto in Rep. Ceca. In questo caso di parla di c.d. lordo frontiera in quanto è come se il dividendo si presentasse alla frontiera ceco- italiana, pronto per farsi tassare in Italia, nel suo ammontare lordo, quindi un importo più alto rispetto al suo ammontare netto.

Il motivo per cui, nel caso del lordo-frontiera, si verifica questa doppia tassazione su una porzione del dividendo pari al 15% dello stesso, risiede nel fatto che secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, poiché i dividendi sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dei redditi, essi non concorrono a formare il reddito complessivo del percettore assoggettato ad IRPEF, e pertanto non è possibile applicare il meccanismo del credito d’imposta estero. Risultato: l’Agenzia delle entrate non permette il recupero dell’imposta pagata nella Rep. Ceca pari al 15% dell’ammontare lordo.

L’interpretazione dell’Agenzia pare ad alcuni arbitraria ed ingiusta in quanto imporrebbe una restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri dell’UE in contrasto con i principi comunitari.  Non è un caso che una recente sentenza del 2023 della Corte di giustizia tributaria di Milano ha affermato che, anche in assenza di intermediario italiano che interviene nella riscossione, l’imposta sostituiva del 26% andrebbe applicata non al lordo-frontiera ma al netto-frontiera. Trattasi tuttavia, ad oggi, di un pronuncia che appartiene ad un filone minoritario tra i giudici ed infatti il principio in esso affermato per ora non viene ancora accolto nella prassi dell’Agenzia delle entrate. Di conseguenza la  sua applicazione deve essere considerata rischiosa.