A partire dal 1.1.2024 la Svizzera fuori dall’elenco degli Stati black list: approvato il decreto del Ministero dell’Economia

A partire dal 1.1.2024 la Svizzera fuori dall’elenco degli Stati black list: approvato il decreto del Ministero dell’Economia

Comunichiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana il decreto 20 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che rimuove la Svizzera dall’elenco degli Stati black list delle persone fisiche. Come noto si tratta dell’elenco degli Stati e territori approvato con il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Il fondamento giuridico della novità è riconducibile a quanto stabilito dalla legge n. 83 del 2023, la quale, rideterminando la tassazione sui redditi dei lavoratori transfrontalieri Italia-Svizzera, ha previsto anche norme in in tema di scambio di informazioni sui redditi di lavoro dipendente prodotti da tali soggetti. In tale contesto un articolo della citata legge ha previsto che, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, si sarebbe provveduto all’eliminazione della Confederazione Svizzera dall’elenco black list delle persone fisiche, precisando che la modifica avrà effetto dal periodo di imposta del 2024 pertanto, relativamente a tutto il 2023, per i soggetti iscritti all’AIRE e trasferiti in Svizzera continuerà a trovare applicazione la regola prevista per la residenza fiscale delle persone fisiche contenuta nell’art. 2, co. 2-bis del TUIR, secondo cui si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori appartenenti alla lista del decreto ministeriale 4 maggio 1999. Invece, dal 2024 sarà eliminata questa presunzione legale relativa, posta a favore del Fisco, per cui la prova della eventuale residenza italiana dovrà essere fornita dall’Amministrazione finanziaria. Novità anche in termini di attività di accertamento perché, dal 2024, in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività finanziare detenute in Svizzera da contribuenti residenti in Italia saranno comminabili le sanzioni ordinarie dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati, e non più in misura raddoppiata.

Brno, 1 ottobre 2023