DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA CON VEICOLO TARGATO ESTERO: LA CORTE COSTITUZIONALE SARA’ CHIAMATA A PRONUNCIARSI

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA CON VEICOLO TARGATO ESTERO: LA CORTE COSTITUZIONALE SARA’ CHIAMATA A PRONUNCIARSI

Vi abbiamo già informato con un articolo pubblicato il 1 novembre 2020 del fatto che il giudice di pace di Massa ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 93 del Codice della Strada, laddove vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

Si informa che lo stesso giudice di pace, con ordinanza numero 2 del 7 ottobre 2020, ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale dell’articolo 93 comma 1bis e comma 1ter del codice della strada. La  disciplina censurata è quella che, da un lato, vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni,  di circolare con un veicolo immatricolato all’estero e, dall’altro, stabilisce tre deroghe a tale divieto. Infatti è   consentita   la   circolazione   dei   veicoli immatricolati  all’estero  solamente  nel  caso  in   cui   risultino intestati ad imprese  estere  prive  di  sedi  in  Italia  e  che  da quest’ultime  risultino  concessi   in   leasing,   locazione   senza conducente o comodato d’uso a soggetti residenti in Italia. Il giudice di pace ritiene che queste regole del codice della strada violino diverse norme costituzionali. In primo luogo, è violato il principio di uguaglianza: le tre deroghe introdotte dall’articolo 93 del codice della strada finiscono per distinguere irragionevolmente  tra veicoli europei immatricolati all’estero  in  proprietà  di  persone fisiche residenti all’estero e in proprietà  di  persone  giuridiche con sede all’estero. In base alla normativa censurata dal giudice di pace, se un  cittadino straniero non potrebbe concedere  in  comodato  d’uso gratuito o locare la propria vettura ad un  cittadino  italiano,  al contrario potrebbe  farlo  se  titolare  di  un’impresa  intestataria dell’automobile. In secondo luogo se non venisse dichiarato incostituzionale l’articolo 93 codice della strada si finirebbe per punire condotte perfettamente lecite  e meritevoli di tutela giuridica. Si pensi, ad esempio,  al  residente  estero  che  per  qualsiasi ragione conceda la guida – spesso solo temporanea – del proprio mezzo ad un residente da piu’ di 60 giorni in Italia perchè è stanco o vittima di infortunio  o,  addirittura,  perchè  ha  bevuto  alcolici,  onde evitare di incorrere nelle sanzioni di legge o anche alle ipotesi  di veicolo  detenuto  da  un’autofficina  per  riparazioni   o   da   un garage/parcheggio per il deposito, ove il detentore  –  residente  in Italia da piu’ di 60 giorni – abbia la necessità di farlo  circolare su strada, ad esempio per verificare  malfunzionamenti  o  difetti  o valutare l’efficacia delle riparazioni  effettuate. Il giudice ritiene altresì che le   sanzioni prescritte dalla norma censurata  (sanzione amministrativa fino a  euro 2.848 oltre al  sequestro  ed  eventuale  confisca  del  veicolo  prevista  per  il caso  di mancata immatricolazione  in  Italia) appaiono  irragionevolmente  spropositate,  senon addirittura illegittime ed abusive.  Da ultimo il giudice ritiene che non sussistevano i requisiti di necessità ed urgenza necessari per adottare un decreto legge: infatti le modifiche all’articolo 93 codice della strada sono state introdotte con un decreto legge (cosiddetto decreto sicurezza Sicurezza).