Il trasferimento della residenza e del domicilio sul territorio italiano

Il trasferimento della residenza e del domicilio sul territorio italiano

L’art. 44 c.c. stabilisce che il trasferimento della residenza, in senso civilistico, non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona abbia nello stesso luogo sia il domicilio sia la residenza e trasferisca quest’ultima altrove, nei confronti dei terzi di buona fede si presume trasferito anche il domicilio, salvo che una diversa dichiarazione sia stata resa nell’atto con cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

Ai sensi dell’art. 43 c.c., la residenza di una persona, rilevante non solo ai fini della sua conservazione ma anche per l’ottenimento dell’iscrizione anagrafica in un determinato comune, coincide con la dimora abituale. Essa si caratterizza per la presenza di due elementi: uno oggettivo, consistente nella permanenza in un determinato luogo per un periodo apprezzabile, ancorché non necessariamente prevalente sotto il profilo quantitativo; e uno soggettivo, rappresentato dall’intenzione di stabilirvi in modo stabile il centro della propria vita, desumibile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive. Tale requisito della stabile permanenza sussiste anche nel caso in cui il soggetto lavori o svolga attività di studio fuori dal comune di residenza, purché faccia abitualmente ritorno presso la propria abitazione una volta assolti i relativi impegni e mantenga in quel luogo il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

La residenza, in senso codicistico, corrisponde dunque a un dato di fatto, ossia alla dimora abituale. Ne consegue che essa può essere trasferita semplicemente mediante lo spostamento del luogo di abitazione principale. La residenza è individuata con riferimento a un comune italiano e il comune di residenza è presuntivamente determinabile sulla base delle risultanze anagrafiche. Pertanto, chi deduca una situazione abitativa diversa da quella risultante dai registri anagrafici è tenuto a fornire un adeguato supporto probatorio.

Proprio con finalità probatorie, l’art. 44 c.c. disciplina il mutamento della dimora abituale, al fine di rendere il trasferimento opponibile ai terzi. La norma risponde, pertanto, all’esigenza di tutelare l’affidamento dei terzi. Affinché il trasferimento della residenza sia loro opponibile, esso deve essere stato denunciato «nei modi prescritti dalla legge». I «modi» richiamati dall’art. 44 c.c. sono quelli previsti dall’art. 31 delle disposizioni di attuazione del codice civile, secondo cui il trasferimento della residenza si prova mediante la doppia dichiarazione resa al comune che si abbandona e a quello nel quale si intende stabilire la nuova dimora abituale. Nella dichiarazione presentata al comune di provenienza deve essere indicato il luogo in cui è stata fissata la nuova residenza.

Attualmente, tuttavia, il cittadino, di regola, comunica il trasferimento soltanto al comune di destinazione, il quale provvede d’ufficio a trasmettere la relativa comunicazione al comune di provenienza. Si parla, infatti, di «cambio di residenza in tempo reale».

In materia di notificazioni, è nulla la notificazione eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario qualora questi si sia trasferito altrove e il notificante ne fosse a conoscenza oppure avrebbe potuto venirne a conoscenza usando l’ordinaria diligenza, mediante la consultazione dell’anagrafe. D’altra parte, chi ometta di denunciare il proprio trasferimento può opporlo ai terzi soltanto dimostrando che questi ne erano comunque a conoscenza, nonostante il difetto di pubblicità, oppure che versavano in colpa per averlo ignorato.

Il piano civilistico della tutela dei terzi si intreccia con quello amministrativo, che si traduce in una serie di controlli, ferma restando la rilevanza penalistica delle false dichiarazioni in materia di trasferimento di residenza.

La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un comune, prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 223 del 1989, deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla ricezione della dichiarazione di trasferimento. L’ufficio anagrafe accerta la veridicità delle dichiarazioni anche tenendo conto delle verifiche svolte dal comune di provenienza e, qualora entro tale termine non emergano motivi ostativi, l’iscrizione si consolida per effetto del meccanismo del silenzio-assenso.

In particolare, l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza della dimora abituale del richiedente mediante accertamenti svolti dalla polizia municipale o da altro personale comunale formalmente autorizzato. Si pone, tuttavia, il delicato problema dei controlli a sorpresa. Parte della giurisprudenza ha affermato che la verifica prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 223 del 1989 deve essere eseguita con modalità concrete che, pur non essendo previamente concordate, siano compatibili con l’esigenza del cittadino di attendere alle proprie occupazioni quotidiane, in ossequio al principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato. Ne consegue che il richiedente la residenza ha l’onere di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certamente assente dalla propria abitazione, così da consentire al comune di concentrare e programmare i controlli nei periodi residui.

L’art. 44 c.c., se attentamente considerato, pone in primo piano il trasferimento della residenza. Con riguardo al domicilio, infatti, manca un sistema di pubblicità analogo a quello previsto per la residenza e il legislatore si limita a disciplinare l’ipotesi, statisticamente più frequente, in cui domicilio e residenza coincidano. In tale caso opera una sorta di trasferimento del domicilio per attrazione: il mutamento della residenza trascina con sé anche il domicilio. Si tratta di una presunzione legale che non costituisce una conseguenza necessaria della nozione di domicilio e che può essere giustificata soltanto in ragione della sua funzione probatoria, e non sostanziale, essendo diretta ad agevolare la posizione dei terzi di buona fede. Sebbene la residenza trasferita attragga il domicilio, le due sedi continuano infatti a identificare concetti distinti.

L’art. 44 c.c. non opera quando domicilio e residenza non coincidono. Se una persona ha il domicilio in un luogo diverso da quello della residenza, il trasferimento di quest’ultima non fa presumere anche il trasferimento del domicilio. Né vale la regola inversa: il trasferimento del domicilio non consente di presumere il trasferimento della residenza.

Infine, l’art. 44 c.c. trova applicazione esclusivamente ai trasferimenti da un comune all’altro all’interno del territorio italiano e non ai trasferimenti all’estero, poiché la legge italiana non può imporre ad autorità straniere gli adempimenti necessari a garantire il sistema di pubblicità previsto per la residenza.