Il domicilio digitale

Il domicilio digitale

Nell’era digitale, il concetto di sede ha subito una profonda trasformazione. Tradizionalmente, la sede era identificata con un luogo fisico stabile nel quale una persona fisica o giuridica esercitava le proprie funzioni principali. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche, del lavoro da remoto e delle comunicazioni telematiche ha tuttavia reso meno evidente il legame tra l’attività svolta e uno spazio fisico determinato.

In altri termini, domicilio, residenza e dimora costituiscono relazioni di un soggetto con un luogo materiale. Nell’era digitale, invece, si va progressivamente affermando una sede non fisica, dematerializzata. Si parla, infatti, di domicilio digitale.

Il legislatore italiano utilizza questa espressione combinando i concetti di domicilio e indirizzo, poiché l’art. 1 del d.lgs. n. 82 del 2005 definisce il domicilio digitale come un «indirizzo elettronico». Le comunicazioni elettroniche trasmesse al domicilio digitale producono, con riguardo al momento della spedizione e della ricezione, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni postali raccomandate inviate all’indirizzo fisico.

Se questo è l’aspetto rilevante, il termine di raffronto del domicilio digitale non è tanto il domicilio di cui all’art. 43 c.c., quanto piuttosto l’indirizzo richiamato dall’art. 1335 c.c., ai sensi del quale, nell’ambito della materia contrattuale, la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Si può quindi affermare che l’impiego del termine «domicilio» sia, almeno in parte, fuorviante, poiché il domicilio digitale costituisce, allo stato attuale, soprattutto un meccanismo giuridico e tecnologico modellato sulla regola dettata dall’art. 1335 c.c.

Per alcuni soggetti — quali le pubbliche amministrazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese e i professionisti iscritti in albi o elenchi — il possesso di un domicilio digitale è obbligatorio; per i soggetti non obbligati, invece, la legge riconosce la facoltà di «eleggere» un domicilio digitale.

Sul piano tecnico, il domicilio digitale coincide, allo stato attuale, con la posta elettronica certificata.