Imposta del 26% sui dividendi prodotti all’estero: netto frontiera o lordo frontiera ?

Imposta del 26% sui dividendi prodotti all’estero: netto frontiera o lordo frontiera ?

Trattiamo la tematica che coinvolge la tassazione del 26% sui dividendi prodotti all’estero e percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. In particolare, prendiamo a modello il caso di una persona fisica residente in Italia, la quale percepisce dividendi da una società estera avente sede in un Paese dell’UE (il Lussemburgo).

La convenzione tra Italia e Lussemburgo prevede l’applicazione di una tassazione del 15%. Se il dividendo, per esempio, è pari a 100, la ritenuta ammonterà a 15 ed il netto frontiera 85.

Il problema è quello di valutare se la tassazione del 26% debba avvenire su 100 (lordo frontiera) o sul netto di 85 (netto frontiera). Per netto frontiera si intende la differenza tra il dividendo lordo e la ritenuta in uscita applicata dallo Stato di erogazione del dividendo (es. il Lussemburgo).

Risulta necessario distinguere a seconda che i dividenti siano percepiti in presenza o in assenza di un intermediario finanziario residente

Esistono casi in cui è sicura l’assenza dell’intermediario. Si faccia il caso in cui gli utili di fonte estera sono incassati da società estere non quotate o sono incassati su un conto estero.

Nel primo caso (società estera erogante il dividendo non quotata) l’intermediario bancario italiano che riceve la somma di denaro non è in grado di identificare che lo stesso sia un dividendo. Infatti, tale partecipazione non può essere compresa nel portafoglio titoli del detentore. Per questo motivo l’intermediario non è in grado di applicare la ritenuta a titolo di imposta sul dividendo. Nel secondo caso l’intermediario nazionale non è in grado di applicare la ritenuta in quanto il dividendo viene incassato su un conto corrente detenuto all’estero. In queste due fattispecie il contribuente percettore è chiamato a dichiarare i proventi nel quadro RM del modello Redditi. Questo ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 18 del TUIR.

Venendo al punto (l’imposta del 26% si applica sul lordo frontiera o sul netto frontiera ? ) esiste un orientamento negativo espresso dall’ Agenzia delle entrate che nega l’applicazione della ritenuta del 26% sul netto frontiera e pertanto afferma l’applicazione sul lordo frontiera, senza cioè considerare le ritenute in uscite subite al momento  dell’uscita del dividendo da Paese di erogazione.

In altre parola, tornando al nostro caso, l’imposta del 26% andrebbe applicata su 100 e non su 85. Questa impostazione diciamo „negazionista“ si ricava da un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, cioè la  Risoluzione n 80/E/2007 che, appunto, esclude l’applicazione del netto frontiera nell’incasso dei dividendi di fonte estera. Questo atteggiamento è confermato dalle istruzioni al quadro RM del Modello Redditi Persone fisiche che, in relazione al rigo RM12 che accoglie i dividendi esteri a tassazione sostitutiva, affermano che nella colonna 3 si deve indicare l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto.

La conseguenza di questo approccio è evidente. Se viene applicata nel Paese della fonte una ritenuta del 15%, la tassazione complessiva si attesterà sul 41% (=26% + 15%).

Questa soluzione risulta iniqua rispetto al caso in cui intervenga un intermediario finanziario in quanto la ritenuta d’ingresso del 26% viene operata dalla banca sull’utile al netto della ritenuta estera. Di conseguenza se il prelievo subito all‘estero è superiore rispetto a quello previsto dall’aliquota convenzionale, la base imponibile della ritenuta deve essere ridotta integralmente delle imposte versate nel Paese dove risiede la società erogante.

 

Brno, 22.9.2020