Il c.d. Decreto Brexit modifica la decorrenza dell’iscrizione A.I.R.E.: ora decorre dalla presentazione della domanda senza più necessità di attendere la risposta del Comune italiano.

Il c.d. Decreto Brexit modifica la decorrenza dell’iscrizione A.I.R.E.: ora decorre dalla presentazione della domanda senza più necessità di attendere la risposta del Comune italiano.

Il decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”), convertito nella legge 20 maggio 2019 n. 41, ha modificata, a far dal 26-3-2019, la decorrenza della data di iscrizione all’A.I.R.E. dei cittadini che presentano l’istanza alle corrispondenti Autorità consolari. In particolare, se prima del 26 marzo la decorrenza dell’iscrizione all’A.I.R.E. era fissata alla data di ricezione della comunicazione consolare da parte del Comune italiano, a partire dal 26 marzo 2019, data di entrata in vigore del predetto Decreto Brexit, l’iscrizione AIRE decorrerà dalla data di presentazione della domanda da parte del cittadino all’Ufficio consolare. Rimane invariata la decorrenza prevista invece dalla normativa in caso di denuncia di trasferimento all’estero resa dal cittadino direttamente al Comune di ultima residenza. A tal fine è stato necessario modificare la legge 470 del 1988 che disciplina l’A.I.R.E.

 

Brno, 27 luglio  2019