Regime fiscale per chi risiede in Italia ma lavora come dipendente per un soggetto estero non residente.

Regime fiscale per chi risiede in Italia ma lavora come dipendente per un soggetto estero non residente.

In questo contributo valutiamo la posizione di una persona fisica che residente all’estero e dipendente con una società estera decida di trasferirsi in Italia restando in continuità di contratto con tale società estera (si pensi al caso di una società della Rep. ceca).

Mettendoci nella posizione del  datore di lavoro estero, esso ha a disposizione due scelte: costituire un ufficio di rappresentanza in Italia oppure costituire una stabile organizzazione in Italia. L’ufficio di rappresentanza consiste nel poter esercitare, da parte dell’azienda estera attività di promozione dei prodotti e generalmente questa scelta viene abbracciata  quando l’azienda intende avviare un’attività preparatoria o ausiliaria per un futuro inserimento nel mercato italiano. Si renderà necessario conferire un apposito mandato ad un soggetto residente in Italia affinché agisca in nome e per conto dell’impresa estera in qualità di rappresentante ai fini previdenziali,

Non ci sono, in questo caso, però obblighi di natura fiscale per l’ufficio di rappresentanza dal momento che esso non può essere considerato “sostituto di imposta” ex art. 23 del DPR n. 600/73. L’ufficio di rappresentanza d’altronde non ha personalità giuridica. Occorrerà comunque richiedere l’attribuzione di un codice fiscale al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e l’iscrizione al Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio. La casa madre -nel nostro caso, collocata in Rep. Ceca – dovrà individuare un indirizzo in Italia e nominare un rappresentante dell’ufficio di rappresentanza.

Invece la stabile organizzazione è il presupposto per l’imposizione di un’attività economica svolta da una società in un Paese diverso da quello della propria residenza fiscale. Per la legge italiana si tratta  di “una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio“. La presenza di una “sede di affari” si sostanzia nella presenza di locali, immobili o macchinari, impianti ed attrezzature varie per lo svolgimento dell’attività di impresa. La stabile organizzazione, quindi, è una struttura più complessa rispetto ad un ufficio di rappresentanza. In questo caso, infatti, la società estera produce un’attività commerciale in Italia, e per questo la stabile organizzazione consente una soggettività fiscale ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, si deve considerare che la stabile organizzazione dichiara i propri redditi sia nello Stato ove viene costituita (Italia), sia nello Stato estero di residenza della società (con applicazione del credito per imposte estere).Il lavoratore dipendente può essere assunto dalla stabile organizzazione. Sul punto valgono le stesse considerazioni effettuate per l’assunzione con ufficio di rappresentanza. Tuttavia, la stabile organizzazione in Italia rientra tra i sostituti di imposta, ex art. 23, co. 1 del DPR n. 600/73. Questo significa che il lavoratore, in questo caso, sarà assoggettato non solo a ritenute previdenziali ed assistenziali, ma anche alle ritenute fiscali.

 

Nel caso in cui l’azienda estera decida di assumere il lavoratore all’estero facendolo lavorare in Italia, senza che vi sia propria stabile organizzazione o ufficio di rappresentanza, le conseguenze cambiano. In questo caso, l’onere previdenziale viene assolto dall’azienda nello Stato ove è stato predisposto il contratto di lavoro, mentre sotto il profilo fiscale il lavoratore assunto avrà l’obbligo di adempiere agli obblighi fiscali esclusivamente presentando la dichiarazione dei redditi La possibilità, per azienda estera, di far operare dipendenti in Italia in continuità di contratto estero è stata accettata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 33/E/2020. Nel documento il riferimento era legato ai lavoratori impatriati, ma estendibile per analogia. L’aspetto su cui l’Agenzia si sofferma è legato al fatto che verranno effettuati controlli per verificare se la posizione del lavoratore o dei lavoratori in Italia possono configurare ipotesi di stabile organizzazione in Italia dell’azienda estera. Per questo, spetta al datore di lavoro non residente assumersi (o meno) la responsabilità di questa scelta per i propri lavoratori. L’Agenzia delle Entrate, confermando un precedente orientamento regionale, ritiene che l’operatore straniero non residente e senza stabile organizzazione nel nostro paese non rivesta la qualifica di sostituto d’imposta. Per la previdenza, l’azienda estera dovrà nominare un rappresentante previdenziale che possa adempiere agli obblighi previdenziali ed assistenziali in suo nome e per suo conto analogamente a quanto precedentemente descritto nel caso di assunzione di personale attraverso un ufficio di rappresentanza.

Brno, 1 aprile 2024