Dal 2024 nuovi criteri per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche e delle persone giuridiche

Dal 2024 nuovi criteri per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche e delle persone giuridiche

Il d. lgs. del 27 dicembre 2023 n. 209 di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale è entrato in vigore alla fine del 2023.

Ci sono molte novità ed in questo contributo vogliamo concentrarci sui nuovi criteri per determinare la residenza fiscale delle persone, fisiche o giuridiche, in Italia.

La nuova disciplina vuole allinearsi alla prassi internazionale e alla disciplina prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni al fine di dare maggior certezza giuridica.

Per le persone fisiche si prevede che, a far data dal 1° gennaio 2024, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero che sono ivi presenti. Viene, quindi, modificato il criterio di collegamento per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, sostituendo la nozione di domicilio, di natura civilistica, con un criterio di natura sostanziale del domicilio, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Rimane invariato il criterio di natura formale, in base al quale si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta – 183 giorni – nelle anagrafi della popolazione residente. Si tratta, però, di una presunzione relativa e, pertanto, è ammessa la prova contraria di residenza all’estero.
I requisiti di residenza devono sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta, valorizzando, ai fini del computo dei giorni, anche periodi tra loro non consecutivi nonché le frazioni del giorno.

Per quanto riguarda invece le persone giuridiche la relativa disciplina della residenza viene modificata mediante un intervento riformatore dei criteri di collegamento (di cui all’articolo 73 del Tuir).

L’articolo 2 del d.lgs. 209 del 2023 lascia invariato il criterio di collegamento fondato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato, rimuovendo, invece, il criterio dell’oggetto principale, estraneo alla prassi internazionale.
Inoltre, la disposizione in commento formula diversamente il criterio della sede dell’amministrazione, specificando i criteri di collegamento di natura sostanziale: la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.
I due parametri vengono chiariti nel comma successivo: per sede di direzione effettiva, si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso, mentre, per gestione ordinaria, si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. L’adozione di tali criteri, oltre a rispondere a ragioni di coerenza con il diritto internazionale, garantisce maggiore certezza giuridica ai contribuenti nella definizione dei parametri di riconoscimento della residenza fiscale.
Nella formulazione attuale, quindi, i tre criteri di collegamento, tra loro alternativi, in grado di radicare in Italia la residenza delle persone giuridiche, sono: la sede legale nel territorio dello Stato, la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.