Donazioni informali e donazioni indirette: la Cassazione stabilisce che non si applica l’imposta di donazione

Donazioni informali e donazioni indirette: la Cassazione stabilisce che non si applica l’imposta di donazione

In passato l’Agenzia delle entrate, con una circolare del 2015, aveva interpretato la legge sostenendo che ‘imposta di donazione trova applicazione alle donazioni che si caratterizzano  per l’assenza di un atto scritto (pertanto non soggette a registrazione mancando un atto scritto). Ebbene, è necessario registrare un cambio di rotta imposto da una recente sentenza della Corte di cassazione, la numero 7442 del 2024, la quale ha stabilito che alcuni tipi di donazioni, ovvero quelle indirette (si pensi al caso in cui un genitore, anziché donare un immobile al figlio, paga per conto del figlio il prezzo di acquisto del medesimo) e quelle informali (si pensi a quelle donazioni che non seguono le formalità previste dalla legge), non sono soggette all’imposta di donazione perchè per esse non sussiste un obbligo di registrazione.

I giudici di legittimità, prendendo spunto dal Testo unico dell’imposta di successione e donazione, cioè dal d.lgs 346 del 1990, nel quale si evince che non è fissato un obbligo di sottoporre le donazioni indirette alla tassazione, desumono che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta da atti soggetti alla registrazione. Pertanto, le donazioni informali, che non sono stipulate per iscritto né enunciate in un atto scritto, non sono un possibile oggetto di tassazione, a meno che non sussistano alternativamente due condizioni particolari: a.  si faccia luogo alla registrazione volontaria della donazione stessa; oppure b. la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione, avendo valore superiore a 1 milione di euro, sia confessata dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario (es.  voluntary disclosure).

Il principio enunciato dai giudici della Cassazione derivava da un caso nel quale uno zio, nella veste di donante, aveva trasferito al nipote titoli e denaro a titolo di liberalità  tramite un’operazione bancaria. Questa liberalità, emersa da un’istanza di voluntary disclosure presentata dallo zio, è stata assoggettata all’imposta di donazione ai seni del d.lgs. 346 del 1990,  ai sensi del quale le liberalità diverse dalle donazioni emerse nel corso di un accertamento di altri tributi possono essere accertate dall’Agenzia delle Entrate che applica l’aliquota dell’8% quando sono superati i valori delle franchigie (1 milione di euro per coniuge e discendenti in linea retta, 1.5 milioni di euro per i portatori di handicap e 100.000 euro per fratelli e sorelle).

Brno, 1 aprile 2024