«Residenza normale» e divieto di circolazione per i residenti in Italia di veicoli con targa straniera. Una prima pronuncia giurisprudenziale.

«Residenza normale» e divieto di circolazione per i residenti in Italia di veicoli con targa straniera. Una prima pronuncia giurisprudenziale.

Il c.d. Decreto sicurezza ha modificato il Codice della strada inserendo nell’art. 93 il divieto per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

La circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019 ha poi precisato che il presupposto per l’applicazione del divieto di cui all’art. 93 c.d.s. è la residenza “anagrafica” del conducendo tuttavia per i cittadini UE, in alternativa alla residenza anagrafica, si deve tener conto della “residenza normale”.

L’art. 118bis codice della strada (attuando la direttiva 2006/126/CE in materia di patenti di guida) afferma che per „residenza normale” in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno (anche non continuativi):

  • per interessi personali e professionali

o

  • nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

Si intende altresì per residenza normale anche il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente.

Si badi come il concetto di “residenza normale” si applica a tutti i cittadini UE che non hanno la residenza anagrafica in Italia quindi in primo luogo stranieri ma esso, a rigore, può applicarsi anche ad un cittadino italiani (si pensi al caso di un italiano iscritto all’AIRE in uno Stato UE).

L’interpretazione accolta dalla circolare ministeriale ha avuto un effetto negativo sui c.d. lavoratori transfrontalieri che svolgono lavori stagionali in Italia (es. raccolta mele in Alto Adige, ecc) e che durante il loro soggiorno italiano impiegano la loro vettura. Anche a loro si applica il divieto di cui all’art. 93 codice della strada per cui costoro, una volta conseguita la residenza normale durante il soggiorno italiano, decorsi altri 60 gg. da sommare al periodo temporale sopra indicato (185 gg. + 60 gg.), si ritrovano sottoposti al divieto di circolazione di cui stiamo parlando. Dal giorno di entrata in vigore del decreto sicurezza, numerose sono state le infrazioni  accertate e contestate a questi lavoratori stagionali che, nei mesi di soggiorno in Italia, hanno circolato con la loro autovettura targata straniera. Si registra che nel mese di maggio 2019  il Giudice di Pace di Merano ha censurato l’interpretazione estensiva accolta dalla circolare ministeriale laddove estendeva il concetto di residenza anche a quella normale e ha annullato le sanzioni amministrative che la Polizia aveva elevato ad tali cittadini UE. Infatti la definizione di residenza normale è stata introdotta nel nostro ordinamento col Codice della Strada per favorire il rilascio delle patenti di guida ai cittadini degli Stati membri. Si tratta quindi di una norma speciale, che non c’entra nulla con la residenza anagrafica. Per comprendere come si evolverà la prassi interpretativa dei giudici, sarà necessario attendere altre pronunce giurisprudenziali.

Brno, 1 giugno 2019