30 Giu Domicilio professionale e domicilio fiscale: due concetti da non confondere
Originariamente, per l’iscrizione all’albo degli avvocati era necessario avere la residenza – intesa, ai sensi del codice civile italiano, come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale – nel circondario del tribunale. Tuttavia, trattandosi di un requisito incompatibile con la libertà di stabilimento garantita dal diritto dell’Unione europea, la disciplina è stata modificata, prevedendo che, in alternativa alla residenza, possa essere individuato nel medesimo circondario il domicilio professionale.
Attualmente, l’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’Ordine presso il quale è iscritto. Gli avvocati che esercitano la professione all’estero e vi hanno la propria residenza mantengono invece l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale in cui avevano l’ultimo domicilio professionale in Italia.
La legge professionale forense precisa che il domicilio professionale «è di regola coincidente con il luogo in cui l’avvocato svolge la professione in modo prevalente». Inoltre, ai fini dell’iscrizione agli albi delle professioni regolamentate – non solo degli avvocati, ma anche dei notai, dei commercialisti e di altre categorie professionali – la legislazione italiana, in attuazione di una direttiva dell’Unione europea, equipara il domicilio professionale alla residenza. Si tratta, naturalmente, di un’equiparazione limitata agli effetti giuridici, poiché i due concetti rimangono sostanzialmente distinti.
Secondo la Corte costituzionale, il domicilio professionale coincide con la sede principale degli affari e degli interessi del professionista, ossia con il luogo in cui egli esercita la propria attività in modo stabile e continuativo. Si tratta, pertanto, di un concetto verificabile sulla base di dati oggettivi, quali la frequenza e la continuità delle prestazioni erogate, il numero dei clienti e il volume d’affari. Esso non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, potendo corrispondere a uno studio privato, a un ufficio condiviso distinto dall’abitazione oppure, in alcuni casi, alla stessa abitazione, purché questa sia utilizzata anche per finalità lavorative.
Per molte categorie professionali, quali avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e ingegneri, il domicilio professionale costituisce quindi il principale punto di riferimento ufficiale sia per le comunicazioni sia per l’iscrizione agli albi professionali.
È importante distinguere il domicilio professionale dal domicilio fiscale. Quest’ultimo rappresenta l’indirizzo di riferimento nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e, pur potendo coincidere con quello professionale, non necessariamente coincide con esso. Il domicilio professionale assolve infatti una funzione prevalentemente connessa all’esercizio dell’attività e ai rapporti con la clientela, mentre il domicilio fiscale rileva soprattutto ai fini tributari.