01 Set Guida ai Debiti fiscali in Italia (3): l’iscrizione di ipoteca sugli immobili
Accanto al fermo amministrativo, il fisco dispone di un’altra misura cautelare ovverosia l’ipoteca da iscriversi sugli immobili. Non si tratta di un’espropriazione e non può essere iscritta per debiti inferiori a 120.000 euro. Inoltre deve essere preceduta dalla corretta notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta ipoteca. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla come è stato affermato molteplici volte dalla Corte di cassazione: l’art. 6 dello Statuto del contribuente prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e la legge 241 del 1990 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitati della sfera giuridica dei destinatari e l’iscrizione ipotecaria è tale. In altre parole la preventiva comunicazione discende da un principio generale caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino. L’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca, come d’altronde quella del fermo amministrativo, spetta alla commissione tributaria provinciale.La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito. Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione – e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge – l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.