Guida ai Debiti fiscali in Italia (1): avviso di accertamento, cartella esattoriale, intimazione di pagamento, ingiunzione di pagamento. Quali differenze?

Guida ai Debiti fiscali in Italia (1): avviso di accertamento, cartella esattoriale, intimazione di pagamento, ingiunzione di pagamento. Quali differenze?

Il titolo di credito in forza del quale agisce l’Agente della riscossione  agisce viene rappresentato  dagli atti impositivi che possono assumere denominazioni diverse. E’ utile conoscere il loro significato e contenuto per sapere come reagire o non reagire.

L’avviso di accertamento viene inviato dall’Agenzia delle entrate al fine di chiedere il pagamento spontaneo di una somma per violazione di una norma tributaria. Il pagamento riguarda non solo l’imposta ma anche gli interessi e le sanzioni. L’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. Invece il termine per contestare l’avviso di accertamento è 60 giorni rivolgendosi alla commissione tributaria provinciale competente per territorio (ora Corte di giustizia tributaria di I grado). Attenzione: se non impungnato nel termine di legge, l’accertamento diviene definitivo anche se illegittimo e infondato. Con la riforma fiscale entrata in vigore nel 2024 risulta sempre obbligatorio compiere il contraddittorio preventivo tra Agenzia delle entrate e contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento e questo a pena di nullità. Significa che al contribuente viene notificato uno schema di atto di accertamento prima dell’atto vero e proprio in modo di permettergli di fornire e chiarimenti e documentazione per dimostrare la correttezza del proprio operato.

Quanto alla cartella esattoriale si tratta di un atto emesso dall’Agenzia delle entrate a seguito del controllo fatto da un organismo dell’Amministrazione finanziaria o altro ente pubblico, per esempio INPS. Si tratta di un atto che ha efficacia esecutiva e il contribuente è invitato a pagare entro 60 giorni dalla notifica, termine oltre il quale non è più possibile impugnare l’atto (nel caso di cartella relativa a multe per violazione del codice della strada il termine scende a 30 giorni). La cartella di pagamento, che serve anche per interrompere la prescrizione, cessa di avere dopo un anno a meno che l’Agenzia emetta un atto denominato ingiunzione di pagamento proprio prima del decorso di tale anno.  Si tratta di una diffida a pagare, si rinnova al contribuente l’invito a pagare prima del decorso del citato anno. Si chiede di pagare il debito entro 5 giorni in luogo dei 60 previsti dalla cartella esattoriale. Nella prassi quasi mai scaduti tali 60 giorni l’Agenzia procede al pignoramento .A volte decorrete cosi anto tempo che il credito rischia di cadere in prescrizione e per evitare questo é necessario interromperla con una ingiunzione di pagamento: a questo punto il termine di prescrizione ricomincia da zero.

Se l ‘ingiunzione di pagamento SEGUE la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento PRECEDE l’emissione della cartella. Si avvisa il contribuente che esiste un debito e si chiede di regolarizzare, cioè pagare, la sua posizione entro un termine indicato. Se si paga, il procedimento si estingue e nessuna cartella verrà emessa. Se la cartella deve essere notificata tramite ufficiale giudiziario o servizio postale autorizzato, l’intimazione vie recapitata tramite PEC o raccomandata a/r. Diversa dall’intimazione di pagamento è il sollecito di pagamento che spesso SEGUE la cartella esattoria. Il sollecito è obbligatorio per i debiti fino a mille euro. Esiste il divieto di avviare il pignoramento, fermo o ipoteche prima di 120 giorni dall’invio mediante posta ordinaria del sollecito che è una comunicazione contenente il dettaglio del debito.