Modificata la legge sulla cittadinanza italiana: introdotti limiti alla trasmissione della cittadinanza per discendenza (ius sanguinis) se non sussistono vincoli effettivi e attuali con la comunità nazionale

Modificata la legge sulla cittadinanza italiana: introdotti limiti alla trasmissione della cittadinanza per discendenza (ius sanguinis) se non sussistono vincoli effettivi e attuali con la comunità nazionale

E’ stato approvato definitivamente, il 20 maggio 2025, il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza. La normativa attuale sulla cittadinanza è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che si basa primariamente sul principio dello ius sanguinis (trasmissione della cittadinanza per discendenza). Il nuovo decreto non modifica questo principio fondamentale, ma mira a temperarlo collegandolo alla sussistenza di vincoli effettivi e attuali con la comunità nazionale. La normativa italiana in materia di cittadinanza per discendenza (vigente fino all’entrata in vigore del D.L. 36/2025) prevedeva la trasmissione della cittadinanza iin base al rapporto di parentela in linea retta, senza imporre limiti generazionali e senza dare rilievo giuridico al luogo di nascita, essendo indifferente che quest’ultima fosse avvenuta in Italia o all’estero. Il decreto legge ha, invece, introdotto regole stringenti, di immediata e retroattiva applicazione  secondo cui  “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana” chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del D.L. ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo (ovverosia mantiene o acquista la cittadinanza italiAna) che ricorra una serie di condizioni specificate nel D.L. stesso. L’effetto pratico e immediatamente tangibile del decreto è quello di privare della cittadinanza un’intera categoria di individui, che divengono – nel corso della loro vita – ex-cittadini, per il fatto di essere nati all’estero. Vengono, come detto, fatte salve alcune condizioni, tra cui ricordiamo: quella di coloro che hanno presentato un’istanza in sede amministrativa o una domanda in sede giurisdizionale entro la mezzanotte del 27 marzo 2025, ai quali verrà applicata la disciplina normativa previgente; quella di coloro che hanno un genitore (o adottante) o un nonno/a nati in Italia; quella di chi ha un genitore (o adottante) che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o della adozione del figlio. Il risultato pratico del decreto in discorso consiste nella creazione di limiti alla trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza (attraverso l’introduzione dell’elemento della nascita nel territorio della Repubblica dell’interessato, dei suoi genitori o dei suoi nonni, o di un collegamento territoriale biennale dei genitori con l’Italia), giungendo nei fatti ad una peculiare commistione tra ius sanguinis e ius soli, quest’ultimo criterio andando a mitigare la portata della trasmissione per discendenza.