
03 Giu Immobile ubicato in Italia, ai servizi connessi alla vendita si applica l’IVA italiana
In tema di territorialità dell’Iva, le prestazioni di servizi legati a beni immobili, come l’intermediazione nella vendita e la consulenza legale per la cancellazione di un’ipoteca, vanno tassate nel Paese in cui l’immobile si trova. Lo ha riferito l’Agenzia delle entrate con una risposta ad un interpello nella quale viene appunto evidenziato uno dei principi stabiliti dal decreto Iva (articolo 7-quater), che indica chiaramente che i servizi come quelli di periti e agenti immobiliari sono rilevanti fiscalmente nel luogo dove è ubicato il bene. Tale principio, ricorda l’Agenzia, accoglie quanto stabilito a livello europeo dalla direttiva Iva (articolo 47, 2006/112/CE). Il chiarimento nasce da un dubbio di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE in procinto di vendere un immobile di sua proprietà in Italia. A tal proposito, voleva sapere se fosse tenuta o meno al pagamento dell’Iva sulle prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti da professionisti (ragioniere, mediatore ) fiscalmente residenti in Italia. Ai fini della vendita, infatti, la richiedente ha incaricato un’agenzia di intermediazione immobiliare per la vendita dell’immobile, mentre si è rivolta a un ragioniere affinché curi parallelamente una trattativa extragiudiziale per la cancellazione di un debito ipotecario. L’articolo 7-quater del Decreto Iva statuisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi, comprese le perizie e le intermediazioni, relative a un immobile situato in Italia. Questa disposizione, ribadiamo, trova il suo fondamento nella legislazione europea (articolo 47 della direttiva Iva, 2006/112/CE), che stabilisce che il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile corrisponde appunto al luogo in cui è situato il bene. Proprio la normativa europea, a questo proposito, ha chiarito cosa si deva intendere per servizi relativi a un bene immobile. Secondo il Regolamento, tali servizi sono esclusivamente quelli che presentano un nesso diretto e significativo con il bene immobile in questione (articolo 31-bis, paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011, come modificato dal Regolamento di esecuzione (Ue) n. 1042/2013). Il paragrafo 2 del medesimo articolo 31 estende ulteriormente la definizione, includendo attività come l’intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili, nonché i servizi legali che riguardano il trasferimento della proprietà oppure la costituzione o il trasferimento di determinati diritti sul bene stesso.