Decreto semplificazioni e codice della strada: introdotte nuove deroghe al divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all’estero per residenti in Italia

Decreto semplificazioni e codice della strada: introdotte nuove deroghe al divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all’estero per residenti in Italia

Come noto dal dicembre 2018 opera il divieto di cui all’art. 93 Codice della strada in forza del quale si vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

Si tratta di un divieto che la prassi ha evidenziato essere irragionevole per numerose categorie di utenti della strada. Pertanto il decreto semplificazione (decreto legge n. 76 del 2020, convertito nella legge n.120/2020) ha previsto cinque deroghe a tale divieto per alcune categorie di conducenti. Per costoro, pur residenti in Italia, sarà quindi possibile condurre un veicolo immatricolato all’estero.

Merita attenzione la categoria dei «frontalieri o soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia  per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero».

La circolare n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22 ottobre 2020 specifica, nel commentare questa deroga,  che devono sussistere cumulativamente tre condizioni:

  1. immatricolazione nello Stato confinante o limitrofo dove si svolge l’attività lavorativa
  2. immatricolazione a nome del conducente lavoratore frontaliero o dipendente dell’impresa avente sede nello Stato confinante o limitrofo
  3. utilizzo del veicolo per lo spostamento casa lavoro e viceversa

Circa la nozione di lavoratore frontaliero – continua la circolare – esistendo numerose definizioni (es ai fini della determinazione del regime fiscale nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, ecc) si predilige quella esistente in ambito UE in materia di determinazione del regime di sicurezza sociale per cui è considerato lavoratore frontaliero qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro (criterio politico) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale).

La circolare conclude affermando che l’appartenenza del conducente ad una delle cinque categorie che godono della nuova deroga può essere comprovata con qualsiasi mezzo compresa l’autocertificazione rilasciata al pubblico ufficiale ai sensi degli art. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000.

 

Brno, 7.11.2020