Guida ai Debiti fiscali in Italia (6): il pignoramento e i suoi limiti

Guida ai Debiti fiscali in Italia (6): il pignoramento e i suoi limiti

Il pignoramento inizia solo una volta decorso inutilmente il termine concesso al debitore per pagare e contenuto nel precetto, nella cartella di pagamento o nell’accertamento esecutivo. In caso di cartella di pagamento il termine è 60 giorni mentre in caso di accertamento esecutivo, al termie previsto per l’impugnazione dell’atto, si aggiungono ulteriori 30 giorni. Tuttavia si rileva che, nel caso di fondato pericolo per l’esito positivo della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento la riscossione delle somme può essere affidata all’agente della riscossione.  In ogni caso qualora il pignoramento non venga avviato entro un anno dalla notifica del titolo esecutivo, dovrà essere notificata una nuova intimazione ad adempiere che prende il nome di avviso di mora. Vi sono varie tipologie di pignoramento: quello mobiliare si compie con la semplice individuazione dei beni riportata in un verbale che viene consegnato o notificato al debitore. Con riferimento ai beni mobili registrati, la legge prevede che, decorso il termine contenuto nell’ingiunzione di pagamento, il concessionario potrà disporre il fermo amministrativo dei beni mobili registrati dal debitore. Si ricordo che il concessionario deve preventivamente notificare il c.d. preavviso di fermo.  Il pignoramento esattoriale presso terzi  riguarda invece i crediti che il debitore ha verso terzi oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi, i quali versano direttamente all’Agenzia delle entrate quanto da lui dovuto al debitore di quest’ ultimo che, a sua volta, è creditore del terzo. Non è prevista alcuna dichiarazione del terzo pignorato. Il pignoramento può essere effettuato, oltre che su stipendi e pensioni anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o salario che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore. SI rileva che non è consentita la doppia trattenuta sulla stipendio ep pensione e contemporaneamente sul saldo di conto corrente ove questo è accreditato. Rispetto all’esecuzione ordinaria, il pignoramento presso terzi nell’esecuzione esattore può contenere l’ordine al terzo di adempiere direttamente nella mani dall’agente della riscossione, senza l’ordinanza del giudice dell’esecuzione. Tale procedura semplificata può essere eseguita in tre distinte fattispecie se il credito pignorato consiste in: (a)  fitti o pigioni dovuti dal terzo, (b) un qualsiasi credito del debitore fatta eccezione per i crediti pensionistici. Oppure (c) se il terzo possiede beni di proprietà del debitore iscritto a ruolo. Qualora il terzo non ottemperi ai previsti obblighi di pagamento o consegna nei termini di legge, l’agente della riscossione potrà comunque avvalersi della procedura civilista, con citazioni del debitore e del terzo davanti al giudice dell’esecuzione.

Una peculiarità dell’esecuzione esattoriale riguardo i limiti per il pignoramento dello stipendio e delle altre indennità relative al rapporto di lavoro dipendente, TFR, pensioni. A differenza del codice di procedura civile, il d.P.R. 602 del 1973 prevede in fatti che tali crediti possono essere pignorati nella misura di: 1/10 in presenza di emolumenti fino ad un valore di 2500 eur, 1/7 in presenza di emolumenti fino ad un valore compreso tra 2500 e 5000 eur, 1/5 in presenza di emolumenti di valore superiore a 5000 eur. Per le pensioni o altri assegni di quiescenza vi è il limite id impignorabilità di euro 1000. La parte eccedente tale limite è pignorabile nella misura di cui sopra.