Guida ai Debiti fiscali in Italia (5): la procedura esecutiva esattoriale

Guida ai Debiti fiscali in Italia (5): la procedura esecutiva esattoriale

La procedura esattoriale sono dei procedimenti giudiziari tuttavia ci sono delle differenze significative tra l’esecuzione ordinaria e quella esattoriale cioè iniziata dal fisco per recuperare debiti tributari non pagati dal contribuente. La procedura esattoriale è molto più celere in quanto è necessario garantire al massimo la tutela dell’interesse pubblico di recupero delle imposte e tasse evase. Se l’esecuzione ordinaria è disciplinata dal codice civile quella esattoriale, oltre che dal citato codice, è disciplinata dal d.P.R. 602 del 1973. La procedura esattoriale è preceduta dall’ avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno. Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha cinque giorni di tempo per pagare fermo restando la possibilità di chiedere la rateizzazione o la sospensione della procedura nei casi previsti dalla legge. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito. Se nell’ esecuzione ordinaria troviamo l’ufficiale giudiziario nell’esecuzione esattoriale troviamo gli ufficiali della riscossione nominati dall’agente della riscossione. Essi effettuano la ricerca beni per via telematica, accedendo ai dati in possesso di altri pubblici uffici, oltre che di banche e intermediari finanziari, senza che sia prevista alcuna autorizzazione del giudice. Il pignoramento così come la vendita è opera dell’agente della riscossione mentre nell’esecuzione ordinaria per i beni mobili pignorati presso il debitore procedono l’ufficiale giudiziario, il giudice e il commissario-Istituto vendite giudiziari. Dopo aver esperito la vendita, l’agente della riscossione deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento esecutivo e consegna al cancelliere le somme ricavate. Pertanto l’intervento del giudice è confinato alla fase dell’assegnazione o riparto ovvero alle eventuali opposizioni.  In ogni caso anche nella procedura esecutiva esattoriale l’agente della riscossione necessita di un titolo esecutivo che accerta l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile. Il titolo esecutivo su cui si fonda la riscossione esattoriale era il ruolo cioè l’elenco dei debitori e delle rispettive somme dovute formato dall’ente impositore che diventa esecutivo in virtù della sua sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio. Tuttavia, la recente riforma della riscossione fiscale in vigore dal 2025 opera un abbandono progressivo del ruolo e delle cartelle esattoriale con l’estensione degli accertamenti esecutivi. Gli avvisi di accertamento e gli atti suddetti diventano esecutivi dopo che è decorso il termine di presentazione del ricorso (che generalmente è fissato dopo che sono decorsi 60 giorni dalla data di notifica) e devono contenere l’avvertimento, che, se il pagamento non è eseguito entro il 30° giorno successivo, il recupero delle somme è affidato all’agente della riscossione.