
04 Ago Nuove regole per il trasferimento all’estero di società
Il D.Lgs. 88/2025, efficace dall’8 luglio, interviene sul testo normativo del D.lgs. 19/2023, entrato in vigore appena un anno fa per recepire la direttiva (UE) 2019/2121, la cui applicazione aveva sollevato alcune criticità in tema di trasferimento di società all’estero. Il legislatore ha così voluto chiarire tali questioni applicative, definendo meglio l’iter procedimentale. In primo luogo spicca l’estensione del perimetro operativo della disciplina delle operazioni transfrontaliere alle società di persone e ad enti non societari, a prescindere dalla presenza di società di capitali tra gli enti partecipanti all’operazione, nonchè alle operazioni che coinvolgono società non europee. Contestualmente si riscrive l’articolo 4, ridefinendo gli obblighi del notaio nelle operazioni di trasfermento nel senso che per le fattispecie “in uscita” – società italiana che si trasferisce all’estero – si continua a rilasciare il certificato preliminare attestando la sussistenza delle condizioni richieste, mentre per le operazioni “in entrata” – società straniera che si trasferisce in Italia – il notaio svolge un controllo sostanzialmente equivalente a quello previsto per le operazioni armonizzate, compresa l’attestazione dell’esistenza delle condizioni per la costituzione e iscrizione della società nel registro delle imprese nazionale. Sotto il profilo delle operazioni di trasformazione, la riscrittura della definizione normativa abbandona la locuzione «tipo sociale» per riferirsi alla «forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione», chiarendo che la trasformazione transfrontaliera determina un mutamento della legge regolatrice rimanendo ferma la soggettività giuridica.In particolare, viene chiarita la nozione di «trasformazione» definendola come l’operazione mediante la quale una società senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali, modifica la legge alla quale è sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione e fissando la sede sociale in conformità a tale legge.Si prevede, altresì, come il notaio che abbia verbalizzato la decisione di trasformazione della società sottoposta a tale operazione, debba depositare tale decisione, per l’iscrizione nel registro delle imprese, nei trenta giorni successivi e non contestualmente al deposito del certificato preliminare e dell’attestazione rilasciata dall’autorità competente dello stato di destinazione come appariva dalla formulazione previgente della norma.Meritano un cenno autonomo le modifiche al codice civile: per esempio si è aggiunto un nuovo comma all’art. 2510-bis c.c. in base al quale il trasferimento della sede all’estero deve essere effettuato secondo le norme che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale, in modo da evidenziare come l’operazione in esame debba considerarsi in ogni caso un trasferimento di sede all’estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall’operazione.Un’ultima direttrice di intervento concerne gli obblighi di informazione di cui sono destinatari i lavoratori e le rappresentanze sindacali o, in loro assenza, i dipendenti delle società di diritto italiano, in ordine all’impatto giuridico ed economico delle operazioni in esame sui rapporti di lavoro.