Naspi (indennità di disoccupazione) e trasferimento all’estero

Naspi (indennità di disoccupazione) e trasferimento all’estero

La Naspi è un’indenità di disoccupazione che è strutturalmente legata al principio di disponibilità immediata al lavoro sul territorio nazionale da parte del beneficiario infatti l’articolo 3 d.lgs. n. 22/2015 stabilisce  che il beneficiario deve mantenere la residenza in Italia e risultare immediatamente disponibile per attività lavorative. Non è un caso che l’INPS verifica attraverso controlli a campione l’effettiva presenza sul territorio e la capacità di rispondere tempestivamente alle convocazioni dei centri per l’impiego. ’INPS ha sviluppato procedure automatizzate di verifica incrociata tra i propri archivi e quelli dell’AIRE, del Ministero degli Esteri e delle Agenzie fiscali. Questi controlli possono scattare anche a distanza di anni dall’erogazione della prestazione, con conseguenti  richieste di restituzione maggiorate di interessi e sanzioni. La semplice iscrizione AIRE può determinare la revoca retroattiva della Naspi con richiesta di restituzione integrale delle somme percepite. Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 12847/2019)  il trasferimento di residenza all’estero è incompatibile con lo stato di disoccupazione indennizzabile, indipendentemente dalla data di comunicazione formale. L’unica eccezione significativa è prevista dall’articolo 64 del Regolamento UE 883/2004, che consente la conservazione delle prestazioni di disoccupazione per un massimo di tre mesi (eccezionalmente sei) per la ricerca di lavoro in altro Stato membro dell’Unione Europea, SEE o Svizzera. Tuttavia, questa possibilità richiede una procedura rigorosa che deve essere attivata prima della partenza.Il beneficiario deve presentare domanda preventiva all’INPS specificando il Paese di destinazione, il periodo di permanenza e le modalità di ricerca del lavoro. L’Istituto rilascia il formulario U2(ex E303) che attesta il diritto alla prestazione e deve essere presentato ai servizi per l’impiego del Paese ospitante entro sette giorni dall’arrivo. Il mancato rispetto di questa tempistica comporta la perdita del diritto per l’intero periodo di permanenza all’estero. Se si decide di recarsi all’estero alla ricerca di lavoro senza darne preventiva comunicazione al proprio centro per l’impiego, viene meno il diritto ad esportare la prestazione. Tale indennità, in questa fattispecie, sarà recuperata interamente dalla data di indisponibilità presso il centro per l’impiego (data di partenza). Per questo motivo, si deve prestare molta attenzione e comunicare i propri spostamenti al centro per l’impiego.