Trasferimento della sede legale in Italia: è possibile mantenere la partita IVA già in uso presso la stabile organizzazione

Trasferimento della sede legale in Italia: è possibile mantenere la partita IVA già in uso presso la stabile organizzazione

In una operazione di riorganizzazione aziendale transfrontaliera non ci sono specifici impedimenti all’utilizzo da parte della società trasferita della partita Iva già attribuita alla sua stabile organizzazione in Italia, previa, tuttavia, comunicazione di eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell’articolo 35 del Dpr n.633/1972. 

Questo è quanto viene precisato in una risposta resa dall’Agenzia delle entrate ad una  società di somministrazione del personale, con sede legale in un Paese estero, che nel 2018 aveva costituito una stabile organizzazione in Italia. Per motivi puramente aziendale, tale società decide  successivamente di trasferire anche la propria sede legale in Italia e chiede di sapere se in tale evenienza possa continuare a utilizzare la partita Iva attualmente in uso da parte della stabile organizzazione. Come visto la risposta dell’Agenzia è affermativa: in base al principio di reciprocità, alle società straniere sono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le società italiane se il loro paese d’origine riconosce tali diritti anche in favore delle società italiane.
Inoltre, l’articolo 25, comma 3 della legge n. 218/1995 in ambito civilistico stabilisce che “I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato …hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”, di conseguenza il trasferimento della sede legale in Italia di un soggetto estero può avvenire in continuità giuridica, senza che ciò comporti alcuna estinzione o liquidazione della società, purché tale continuità sia riconosciuta anche nello Stato estero di provenienza, ovvero è necessario che il trasferimento della sede legale all’estero non costituisca in detto Paese un evento estintivo.

Di conseguenza, a seguito dell’operazione di riorganizzazione aziendale transfrontaliera, l’Agenzia ritiene che non vi siano specifici impedimenti all’utilizzo da parte della società trasferita della partita Iva già attribuita alla sua stabile organizzazione in Italia, previa comunicazione di eventuali modifiche da eseguire ai sensi dell’articolo 35 del Dpr n.633/1972.

Brno, 10 dicembre 2021