Guida ai Debiti fiscali in Italia (4): in caso di morte, i debiti tributari si trasmettono agli eredi?

Guida ai Debiti fiscali in Italia (4): in caso di morte, i debiti tributari si trasmettono agli eredi?

In caso di morte del debitore verso il fisco, il chiamato all’eredità è colui il quale, al momento dell’apertura della successione, spetta il diritto di accettare o meno l’eredità. Costui, ancor prima di accettare o rifiutare l’eredità, può avere il possesso dei beni ereditari e quindi vantare poteri conservativi, di vigilanza e di amministrazione degli stessi. I chiamati all’eredità rispondono dei debiti ereditari solo se entro dieci anni hanno accettato l’eredità in maniera espressa (cioè mediante una dichiarazione scritta ricevuta da un pubblico ufficiale come un cancelliere o un notaio) oppure tacita (cioè mediante un comportamento chiaro da cui si desume in maniera inequivoca la volontà di accettare l’eredità). Solo con l’accettazione dell’eredità, il chiamato all’eredità assume lo status di erede e come tale risponde dei debiti tributari e, se del caso, utilizzando anche il proprio patrimonio personale se quello ricevuto in eredità non è sufficiente. Se invece il chiamato all’eredità accetta  con beneficio di inventario, diventando comunque erede, allora risponderà nei limiti della massa ereditaria. Altro caso è quello in cui, anziché accettare, il chiamato all’eredità decida di rinunciare con atto scritto recepito da un pubblico ufficiale. La rinuncia tacita non esiste. In questo caso poiché la rinuncia ha effetto retroattivo, le eventuali notifiche alla sua persona sono nulle. In caso di eredità giacente – intendendosi con questa espressione la situazione durante la quale i chiamati all’eredità non abbiamo  ancora né accettato né rinunciato, avendo tempo dieci anni – chiunque vi abbia interesse, e quindi anche il fisco, e voglia ottenere l’accertamento giudiziale di un credito vantato nei confronti del soggetto deceduto avrà a disposizione alcuni strumenti, ovverosia: (a) proporre istanza di nomina del curatore dell’eredità giacente, (b) chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso tale termine senza alcuna dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità, (c) chiedere l’autorizzazione al giudice ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante. I creditori in altre parole hanno possibilità di accettare l’eredità in luogo del chiamato rinunciante. Tale azione si prescrive in cinque anni dalla rinunzia. Il fisco, quindi, a fronte della rinuncia del chiamato all’eredità in danno dell’erario, potrà farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e in luogo dell’erede rinunziante allo scopo di soddisfare sui beni ereditari sino alla concorrenza dei crediti tributari.

In linea generale gli eredi rispondono di tutti i debiti tributari fatte salve alcune eccezioni, ovverosia non rispondono delle: (a) sanzioni amministrative, anche quelle relative alle multe stradali, (b)  sanzioni penali per reati commessi dall’erede in forza del principio costituzionale della responsabilità penale personale, (c) sanzioni tributarie.