Modificata con decreto legge la nozione di residenza fiscale delle persone fisiche

Modificata con decreto legge la nozione di residenza fiscale delle persone fisiche

Il Consiglio dei ministri, in data lunedì 16 ottobre ha modificato la definizione di residenza fiscale delle persone fisiche contenuto nell’art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi (in breve: TUIR). La modifica che avrà effetto dal 1° gennaio 2024, prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione dell’art. 2 del TUIR per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Si può osservare quanto segue: per la prima volta non si fa più riferimento al concetto di domicilio inteso in senso civilistico (ex art. 43 c.c. domicilio come sede principale di affari ed interessi), ma si formula una definizione di domicilio valida per l’ambito fiscale. Per domicilio, infatti, si deve intendere il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Pertanto viene a mancare qualsiasi aperto riferimento agli affari ed agli interessi della persona portando a pensare che l’aspetto patrimoniale ed economico del soggetto passivo venga messo in secondo piano rispetto alle relazioni personali.

La seconda novità è rappresentata dal fatto viene in rilievo la presenza fisica come criterio di residenza nonché il fatto che, ai fini del calcolo del periodo in cui un soggetto è da considerarsi in Italia anche le frazioni di giorno. Infatti la nuova versione dell’art. 2 afferma che sono residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. La terza novità è che, rispetto al passato deve considerarsi residente, la persona che per la maggior parte del periodo di imposta, considerando, e qui sta la novità, anche le frazioni di giorno. Pertanto una frazione di giorno in Italia rappresenta un giorno di presenza.

L’ultima novità, la quarta, consiste nel fatto che, rispetto alla precedente norma, si assiste ad un passaggio da presunzione assoluta a relativa legata al mantenimento dell’iscrizione anagrafica in Italia. Infatti, “salvo prova contraria (quindi presunzione relativa) si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente“. Di fatto, quindi, una persona che vive stabilmente all’estero, ma ha lasciato l’iscrizione anagrafica in Italia ha la possibilità di dimostrare (con prova a suo carico) l’effettiva residenza fiscale estera.

I primi commentatori sottolineano che sarà interessante comprende se la chiara mancanza di riferimenti agli interessi economico patrimoniali di un soggetto possa essere recuperata sotto la voce “relazioni personali“ che comprare nella nuova formulazione legislativo. Dubbi dei commentatori sul fatto di dare rilievo alla presenza fisica di un soggetto prescindendo dalla sua volontà del soggetto di volersi radicare in Italia. Se così fosse realmente, viene sottolineato, si potrebbe quindi ipotizzare, per assurdo, il caso estremo del turista che, suo malgrado, si trova a trascorrere oltre 183 giorni in Italia, che potrebbe per questo essere considerato ivi fiscalmente residente.

Brno, 1 novembre 2023