La riconsegna dell’appartamento dopo la cessazione del contratto

La riconsegna dell’appartamento dopo la cessazione del contratto

L’inquilino è obbligato a riconsegnare l’appartamento al locatore il giorno in cui termina il contratto di locazione. L’appartamento viene considerato come riconsegnato se il locatore riceve le chiavi e non gli viene impedito l’accesso e l’utilizzo dell’appartamento (2292). L’inquilino deve riconsegnare l’appartamento nelle condizioni in cui l’ha preso in consegna. Non si tiene conto della normale usura derivante dal normale utilizzo o dei difetti che l’appartamento avrebbe mostrato al momento della consegna (tuttavia, deve trattarsi di difetti che il locatore, e non l’inquilino, è obbligato a riparare). L’inquilino è obbligato a rimuovere le modifiche apportate all’appartamento con il consenso del locatore se le parti hanno concordato che tale rimozione debba avvenire altrimenti tali modifiche rimarranno. Invece le modifiche attuate  apportate dall’inquilino senza il consenso del locatore vanno rimosse salvo che il locatore abbia comunicato che possono rimanere. In ogni caso, l’inquilino non può chiedere alcun risarcimento al locatore per dette modifiche avvenute senza il consenso, anche se le modifiche apportate hanno aumentato il valore dell’appartamento affittato.  Anzi: se le modifiche effettuate senza il consenso del locatore abbiano pregiudicato il valore dell’appartamento, l’inquilino è tenuto a pagare un indennizzo pari a detta riduzione di valore (2293)

La questione dei cosiddetti oggetti incassati che l’inquilino ha fissato nelle pareti, sul soffitto e sui pavimenti è trattata nell’art. 2294. Se tali oggetti non possono essere rimossi senza creare una diminuzione irragionevole del valore o un danno all’appartamento o alla casa passano, tramite il fissaggio o l’inserimento, nella proprietà del proprietario del bene immobile. L’inquilino può chiedere un indennizzo a patto che la modifica sia avvenuta previo consenso del locatore.

Cosa accade invece se l’inquilino non consegna l’appartamento al locatore dopo la fine del contratto di locazione ? A titolo di penale il locatore ha diritto a un risarcimento pari al canone di locazione concordato dalla data della cessazione del contratto di locazione fino alla data in cui l’inquilino consegna effettivamente l’appartamento al locatore. Nel caso in cui l’inquilino si rifiuti di liberare l’appartamento, il locatore deve intraprendere un’azione legale per sfrattare l’appartamento. Se l’inquilino non lascia l’appartamento anche dopo una decisione definitiva del tribunale, può essere soggetto all’esecuzione della decisione in questione a sue spese. L’ultima disposizione (2296)  relativa alla riconsegna dell’appartamento regola la situazione in cui l’inquilino stesso sgombera l’appartamento ma dei suoi beni rimangono nell’appartamento. Se nell’appartamento c’è un oggetto che può essere considerato di proprietà dell’inquilino o di un membro della sua famiglia, il locatore dovrà prendersene cura a beneficio e a spese dell’inquilino. Se l’inquilino non ritira il bene velocemente, il locatore avrà il diritto di vendere il bene, dopo aver concesso all’inquilino un ragionevole periodo di tempo aggiuntivo per prenderne possesso. Nel caso in cui il locatore, senza alcun preavviso al locatario, disponga del bene, si assume il rischio di responsabilità per qualsiasi danno che possa aver causato all’inquilino con il suo comportamento.