Da annullare le multe ai veicoli immatricolati all’estero emesse prima della riforma dell’art. 93 c.d.s.

Da annullare le multe ai veicoli immatricolati all’estero emesse prima della riforma dell’art. 93 c.d.s.

I giudici devono annullare le sanzioni amministrative fondate sull’art. 93 c.d.s., comma 1-bis elevate prima dell‘abrogazione di tale norma operata dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, poiché la disciplina contenuta nell’abrogato art. 93 comma 1 bis  è risultata in contrasto con il diritto UE e perciò va disapplicata.

Tale comma 1-bis dell’art. 93 stabiliva, salvo eccezioni specificatamente individuate, il divieto, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Se il veicolo veniva noleggiato o preso in comodato dall‘estero, occorreva tenere a bordo un documento sottoscritto dall’intestatario, dal quale risultasse il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

La Corte di Giustizia dell’UE ha ritenuto nel 2021 tale norma non conforme ai principi dell’UE in quanto la disciplina ivi contenuta rappresentava una forma di limitazione alla circolazione di capitali. Questa pronuncia ha spinto il legislatore italiano ha ripensare tutta la materia, abrogando quindi la vecchia disciplina, censurata in Europa, e introducendo una nuova disciplina collocata ora nell’art. 93bis (Formalita’ necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia).

Ebbene, a seguito della sentenza dei giudici europei, ora il Tribunale di Latina con la sentenza 210 del 2022, pronunciata in appello avverso una sentenza di I grado emessa dal Giudice di pace, chiamato a giudicare la legittimità di una multa elevata quando era ancora in vigore il comma 1-bis dell’art. 93 c.d.s, ha affermato che in caso di conflitto della norma nazionale con norma comunitaria immediatamente efficace ed esecutiva sussiste l’obbligo di disapplicazione della norma interna in favore di quella U.E., interpretata nel senso vincolativamente indicato dalle sentenze della C.G.U.E. e a detta disapplicazione avrebbe quindi dovuto procedere il Giudice del primo grado. Nel caso in esame, quindi, tale ultima considerazione (…) impone la riforma della sentenza di I grado e l’annullamento del verbale per intervenuta parziale “abolitio criminis”, siccome dettata da quanto stabilito dalla  sentenza della CGUE 16 dicembre 2021 (C-274/2020), che ha dichiarato che l’art. 93 comma 1 bis, già posto a base della contestazione, viola le normative europee (…), sicché non può ritenersi legittimamente irrogata una sanzione sulla base di una norma valutata non conforme al diritto comunitario.

 

Brno, 1 luglio 2022