La prova della cessione intracomunitaria di beni soggetti ad accise

La prova della cessione intracomunitaria di beni soggetti ad accise

Affinché una cessione di beni a un soggetto comunitario possa essere qualificata come una cessione intracomunitaria, usufruendo conseguentemente della non imponibilità ad IVA, sono necessari alcuni presupposti. Essi possono essere sintetizzati come segue. L’operazione:

  • intercorre tra due soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati Membri diversi (e iscritti al Vies);
  • avviene a titolo oneroso;
  • comporta l’acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene mobile materiale;
  • preveda la spedizione o il trasporto del bene in altro Stato UE (la spedizione o il trasporto possono essere eseguiti dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto).

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente, altrimenti la cessione non beneficia della non imponibilità Iva.

Si noti come la legge non contenga, analogamente alle norme della direttiva Iva, alcuna specifica previsione in merito alla documentazione che il fornitore deve produrre per comprovare il trasporto intracomunitario dei beni.

Al fine di superare questa situazione di indeterminatezza , il nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15.03.2011 (applicabile dal 1° gennaio 2020) ha introdotto una presunzione relativa all’avvenuto trasporto di beni in ambito unionale nei casi in cui i beni siano:

  • stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto
  • stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto

In particolare, a prescindere da chi abbia curato il trasporto, l’articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011 dispone che affinché sia attivata la presunzione di trasferimento delle merci il venditore deve produrre, tra l’altro, almeno due documenti, relativi al trasporto o alla spedizione, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro ed indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. Nell’elenco esemplificativo, ma non esaustivo, di tali documenti rientra anche la lettera CMR (lettera di vettura internazionale) riportante la firma del trasportatore.

Con la circolare 12/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi in cui non si è in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione dell’Unione europea ai fini dell’applicazione della presunzione, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta.

In questo contesto l’Amministrazione finanziaria, con la risposta ad istanza di interpello n. 146/E/2022 ha chiarito che la prova della cessione intracomunitaria, in assenza del CMR, può essere fornita in relazione alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa anche mediante esibizione dell’e-AD (si tratta di un documento amministrativo elettronico che traccia le spedizioni di beni soggetti ad accisa).

 

Brno, 1.6.2022