Corte di giustizia UE: bocciato l’art. 93 del codice della strada che vieta di circolare con un veicolo immatricolato all’estero a chi sia residente in Italia

Corte di giustizia UE: bocciato l’art. 93 del codice della strada che vieta di circolare con un veicolo immatricolato all’estero a chi sia residente in Italia

L’art. 93 C.d.s. che vieta di circolare con un veicolo immatricolato all’estero a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni è contraria al diritto europeo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dellUnione in un giudizio nato da un procedimento giudiziario italiano avente ad oggetto la legittimità di una multa comminata dalla Polizia Stradale di Massa a una coppia di coniugi che viaggiava a bordo di unautomobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà di una signora, ivi residente, ma guidata dal marito, che invece era residente in Italia da più di 60 giorni.

Per la Corte europea, infatti, il prestito duso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo è “qualificabile come movimento di capitali” e, quindi, la norma italiana è a tutti gli effetti una restrizione alla libera circolazione di tali capitali, inammissibile tra Paesi dell’Unione. Una tale restrizione sarebbe ammissibile “solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non ravvisa nell’ipotesi in esame”. I giudici affermano che se è vero che i cittadini non possono abusare o invocare in modo fraudolento il diritto dell’Unione, non si può basare una presunzione generale di abuso sul fatto che una persona residente in Italia utilizzi, nel territorio di tale Stato membro, un veicolo immatricolato in un altro Stato membro che gli è stato prestato a titolo gratuito da una persona residente in tale altro Stato membro.

Il giudice Ue conclude che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro (nella fattispecie: Italia) da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro (per esempio: Slovacchia), a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro (nella fattispecie: Italia) e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro (nella fattispecie: Italia) a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.

Per quanto riguarda la vicenda da cui è nata la causa, spetterà ora al giudice italiano valutare la durata e la natura delluso del veicolo oggetto del procedimento. In generale, al momento nulla cambia nella pratica, almeno fino a quando il legislatore italiano non interverrà sull’articolo 93 del Codice della strada. È da escludere un provvedimento del ministero dell’Interno di sospensione dell’attività sanzionatoria. Naturalmente in caso di multa si può sempre impugnare il verbale invocando – ove ne ricorrano gli estremi – la sentenza della Corte Ue. Spetterà al giudice, a quel punto, decidere se accogliere oppure no, nello specifico caso, il ricorso tenendo conto del pronunciamento dei giudici europei. Si attende altresì la sentenza della Corte costituzionale che potrebbe arrivare già nel 2022.

Brno, 1.1.2022