L’omessa compilazione del Quadro RW è sanabile con l’integrativa

L’omessa compilazione del Quadro RW è sanabile con l’integrativa

Qualora il contribuente abbia presentato Unico (ora modello Redditi), l’omessa compilazione del quadro RW può essere ravveduta attraverso la dichiarazione integrativa. Tale quadro, infatti, è solo una parte del modello con la conseguenza che la sua omissione non rappresenta un’omessa dichiarazione. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 31626/2021.

Era accaduto che ad un contribuente era stata contestata la mancata compilazione del quadro RW alla luce di disponibilità estere del contribuente stesso. Quest’ultimo impugna il provvedimento davanti alla Commissione tributaria di I grado facendo presente che, già prima della notifica dell’atto impositivo, aveva ravveduto la violazione attraverso una dichiarazione integrativa contenente la corretta compilazione del quadro RW.

Entrambi i giudici di merito annullavano la pretesa e l’Agenzia delle entrate ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma. I giudici di legittimità, sul punto, hanno chiarito che RW è solo una parte della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, nel quale devono essere indicati i trasferimenti da e per l’estero. Se il contribuente ha presentato l’Unico completo nelle sue ulteriori parti, è consentita l’integrazione dei quadri mancanti tra cui appunto l’RW. In proposito occorre sottolineare che, in realtà, l’Agenzia delle entrate già con la circolare 11/E/2010 aveva ritenuto “ravvedibile”, attraverso la dichiarazione integrativa, l’omessa compilazione del citato modulo. Alla luce della pronuncia e dei documenti di prassi dell’Agenzia, l’omessa compilazione del modello RW è quindi regolarizzabile: A) entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, applicando la sanzione specifica prevista per la violazione al modello RW pari a 258 euro, oltre alla sanzione di omesso versamento se l’omissione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di Ivie e/o Ivafe; B) oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, applicando la sanzione per infedele dichiarazione oltre alla sanzione specifica prevista per il quadro RW.

Per entrambe le ipotesi è possibile applicare le riduzioni previste in caso di ravvedimento.

Brno, 1 dicembre 2020