Circolazione stradale: lo Stato non può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una multa inflitta all’estero ad un suo cittadino

Circolazione stradale: lo Stato non può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una multa inflitta all’estero ad un suo cittadino

È quanto ha deciso la Corte di giustizia dell’UE (di seguito: CGUE) nella causa C-136/20 del 6 ottobre relativa al rifiuto delle autorità ungheresi di dare esecuzione ad una sanzione amministrativa per un’infrazione al codice della strada commessa da una cittadina ungherese in Austria. Le autorità austriache le avevano notificato una multa da €.80 perchè « aveva commesso un illecito amministrativo, non avendo risposto, nel termine prescritto dalla normativa austriaca, alla richiesta da parte di detta autorità di indicare il nome della persona che aveva guidato o parcheggiato detto veicolo».

La Corte ungherese ha sollevato una pregiudiziale perché, se da un lato un precedente sentenza della CGUE aveva dichiarato che l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria riguardante un’infrazione stradale, ai sensi della decisione quadro 2005/2014/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, dall’altro, la Corte ungherese nutriva dubbi che quel principio fosse applicabile anche alla fattispecie oggetto del suo giudizio poiché il principio espresso nel suo precedente dalla CGUE era basato su un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale e non sul codice della strada come nella fattispecie oggetto del processo ungherese. La CGUE con la decisione qui in commento ha fugato ogni dubbio sull’applicabilità dello stesso principio anche al caso ungherese.

Nell’Unione europea esiste la decisione quadro 2005/2014/GAI che ha lo scopo di istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontaliero delle decisioni definitive che infliggono una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica a seguito del compimento di una delle infrazioni elencate dall’art. 5 di detta decisione quadro. Tale decisione quadro quindi riguarda anche la circolazione stradale e le relative sanzioni emesse per le infrazioni in tale ambito. Il reciproco riconoscimento implica che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a riconoscere, senza altre formalità, una decisione di irrogazione di una sanzione pecuniaria operata da altro Stato e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione. Ciò alla luce della reciproca fiducia tra gli Stati. Lo Stato di esecuzione perciò non può nemmeno mettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto data dallo Stato della decisione perché, in caso contrario, lederebbe il principio di reciproca fiducia e quindi il diritto dell’UE. Orbene il diritto austriaco disciplina la fattispecie e la procedura sanzionatoria perciò l’Ungheria deve eseguirla senza formalità.

Brno, 1.11.2011