Quando il residente estero fa smartworking in Italia: dove si tassa il reddito prodotto?

Quando il residente estero fa smartworking in Italia: dove si tassa il reddito prodotto?

L’Agenzia delle entrate, rispondendo nel settembre 2021, ha un interpello proposto da un contribuente ha chiarito dove si assoggetta ad imposta il reddito prodotto da un cittadino italiano, residente all’estero (nella fattispecie: nel Lussemburgo), iscritto A.I.R.E, che, a causa dell’emergenza epidemiologica, ha svolto, da marzo 2020, l’attività lavorativa di dipendente subordinato in Italia in smart working, per un periodo superiore a 183 giorni.
La risposta è stata che deve essere tassato in entrambi gli Stati (Italia e Lussemburgo) e la doppia imposizione sarà risolta con il riconoscimento da parte del Lussemburgo di un credito d’imposta.
Come noto, per i residenti è previsto che l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, cioè quello formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili, mentre per i non residenti solo dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Inoltre i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato si considerano prodotti in Italia (art. 23 Tuir) a meno che il nostro Paese non abbia stipulato con lo Stato di residenza del lavoratore una convenzione contro le doppie imposizioni.
Nel caso di specie è stato necessario riferirsi alla Convenzione fra Italia e Lussemburgo la quale, all’articolo 15, prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario a meno che l’attività lavorativa sia svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso le somme sono tassate in entrambi i Paesi.

Nel caso prospettato nell’interpello, è necessario stabilire cosa si intende per “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa, considerando la particolare ipotesi di lavoro svolto in smartworking. Sovviene lo stesso articolo 15, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione per eliminare le doppie imposizioni, il quale precisa che il luogo di prestazione è quello dove il lavoratore è fisicamente presente quando svolge l’attività lavorativa.

In base all’articolo 15 della citata Convenzione e all’articolo 23 del Tuir, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che il reddito percepito dal lavoratore, cittadino italiano residente in Lussemburgo, che ha svolto attività lavorativa in smarworking in Italia dal 2020 ad oggi, abbia rilievo fiscalmente anche nel nostro Paese.
In definitiva, il reddito va tassato in entrambi gli Stati e la conseguente doppia imposizione sarà risolta con il riconoscimento di un credito d’imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del dipendente.

 

Brno, 1.10.2021