Accertamento della residenza effettiva in Italia e reato di omessa dichiarazione: un caso Italia – Federazione Svizzera

Accertamento della residenza effettiva in Italia e reato di omessa dichiarazione: un caso Italia – Federazione Svizzera

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15314 del 23 aprile 2021, conferma la condanna a carico di un cittadino italiano per il reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000.

Ai sensi di legge deve considerarsi soggetto passivo d’imposta il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero ed essendosi iscritto all’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE), stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come „la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali“.

La corretta interpretazione del concetto di „sede principale degli affari interessi economici nonché delle relazioni personali“ è decisivo. I giudici della Cassazione scrivono che le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri idoneamente presi in considerazione nel caso in esame che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.

Infatti tali altri criteri sono quelli economici che nel caso oggetto di giudizio sono stati valorizzati dai giudici e minimizzati dall’imputato. Infatti il processo penale riguardava nella veste di imputato un cittadino italiano che, sposato con una cittadina svizzera da tempo, prossimo ad ottenere lui stesso la cittadinanza svizzera per naturalizzazione, aveva stabilito residenza in Svizzera, si era cancellato dall’anagrafe della popolazione residente e  nel contempo si era iscritto all’ AIRE, era titolare di un permesso di soggiorno C (paragonabile ad un permesso di soggiorno permanente) e pagava regolarmente le tasse cantonali e federali svizzere.

Nel caso concreto tuttavia  gli elementi evidenziati dall’imputato non sono stati sufficienti per ritenere che avesse, negli anni oggetto delle contestazioni (cioè il 2013 e il 2014), la residenza fiscale in Svizzera, in considerazione della prevalenza dei rilevanti interessi economici dello stesso in Italia e anche di ulteriori aspetti attinenti alla vita affettiva e relazionale.
Lo stesso, infatti, risultava essere amministratore delegato di una nota società italiana da cui aveva percepito rilevanti redditi oltre che essere il legale rappresentante di altre società collegate. Inoltre,  quanto agli aspetti della vita personale, risultava la disponibilità esclusiva di una abitazione a Varese, la proprietà di alcuni immobili in provincia sempre di Varese, la titolarità della tessera del Servizio sanitario nazionale italiano, la frequenza da parte dei figli minori di scuole in Italia nonché l’iscrizione a circoli sportivi nazionali.