DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA DEL VEICOLO IMMATRICOLATO ALL’ESTERO: I GIUDICI EUROPEI SARANNO CHIAMATI A PRONUNCIARSI SULLA LEGITTIMITA’ DELL’ART. 93 C.D.S.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA DEL VEICOLO IMMATRICOLATO ALL’ESTERO: I GIUDICI EUROPEI SARANNO CHIAMATI A PRONUNCIARSI SULLA LEGITTIMITA’ DELL’ART. 93 C.D.S.

Si informa che il giudice di Pace di Massa, con ordinanza del 16.6.2020, ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea se debba disapplicarsi, in quanto in contrasto con il diritto europeo, il comma 1-bis dell’art. 93 del Codice della Strada laddove che vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

In particolare i giudici europei dovranno chiarire se il divieto imposto dall’art. 93 codice della strada non contrasti con il divieto di “discriminazione effettuata in base alla nazionalità” (art. 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) in quanto tale ultimo divieto vieterebbe da parte degli Stati membri (quindi anche all’Italia) ogni legiferazione che possa, in maniera anche indiretta, occulta e/o materiale, mettere in difficoltà i cittadini degli altri Stati membri.

 Secondo il Giudice di pace sussisterebbe tale discriminazione: gli italiani (i quali vivendo già in Italia hanno già un’auto immatricolata in Italia) non devono sostenere ulteriori spese e/o subire ulteriori disagi al fine di potere soggiornare/continuare di soggiornare in Italia (per qualsiasi motivo) per più di sessanta giorni consecutivi. Mentre gli altri cittadini europei, al fine di potere soggiornare in Italia (per motivi professionali, lavorativi, di studio e/o semplicemente per vacanza), per più di sessanta giorni, dovrebbero sostenere spese rilevanti (immatricolazione veicolo in Italia) ed affrontare relativamente lunghe procedure burocratiche. Inoltre, gli italiani che intendono soggiornare per più di sessanta giorni in un altro Paese europeo (per qualsiasi motivo), hanno il diritto di utilizzare, nel detto Paese europeo, le proprie auto immatricolate in Italia, in quanto in nessun altro Stato europeo è previsto l’obbligo della nazionalizzazione delle auto dopo così breve tempo.

Il giudice italiano chiede poi ai giudici europei se il comma 1 -bis dell’art. 93 del Codice della Strada, sul divieto di circolazione con targhe estere (a chiunque intestate) dopo sessanta giorni di residenza in Italia, possa limitare, rendere difficoltoso o influire in qualche modo sull’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi. Il giudice di pace porta come esempio i lavoratori stagionali, i quali, per motivi lavorativi, soggiornano in Italia per non più di 3-4-5 mesi all’anno (per esempio l’istruttore di sci o il cuoco in Trentino Alto Adige nella stagione invernale). Detti lavoratori, dopo due mesi, dovrebbero immatricolare la loro auto in Italia e successivamente al rientro nel proprio paese d’origine reimmatricolarla. Tale procedura, oltre ad essere antieconomica, potrebbe effettivamente impedire o quantomeno limitare il diritto alla libera circolazione dei lavoratori nello spazio europeo ed in particolare in Italia.