Per i conducenti di veicoli immatricolati all’estero: “cauzione” o “pagamento in misura ridotta”? Attenzione a cosa viene verbalizzato!

Per i conducenti di veicoli immatricolati all’estero: “cauzione” o “pagamento in misura ridotta”? Attenzione a cosa viene verbalizzato!

L’art. 207 del Codice della strada (di seguito: C.d.s.) afferma che, quando con un veicolo immatricolato all’estero viene violata una disposizione del C.d.s. che prevede una “multa” (sanzione amministrativa pecuniaria), il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta (in misura pari al minimo della sanzione fissato dalla sanzione). Si tratta di norma la cui ratio è quella di consentire la riscossione della sanzione anche nel caso in cui l’allontanamento del soggetto responsabile dal territorio nazionale renda presumibilmente difficile, se non impossibile, il recupero coattivo dell’importo della sanzione.

In alternativa, qualora ci si rifiuta di pagare tale somma, se si vuole evitare il fermo amministrativo, si deve versare un importo pari a quello di cui sopra a titolo di “cauzione”.

In caso di rifiuto di versare pure la “cauzione”, lo Stato italiano dispone appunto il “fermo amministrativo del veicolo” fino a quando non sia versata la cauzione e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni (nel frattempo il veicolo viene affidato in custodia a spese del responsabile della violazione a soggetto convenzionato con lo Stato).

In entrambi i casi, ovverosia sia in causa di pagamento in misura ridotta sia in causa di cauzione, viene fatta menzione nel verbale.

Qualora si abbia intenzione di contestare la sanzione (mediante ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto) controllare che l’accertatore scriva che il denaro è stato ricevuto a titolo di “cauzione” e non invece come “pagamento in misura ridotta“ in quanto in questo secondo caso un ricorso sarebbe poi dichiarato inammissibile.

Brno, 15.7.2019