SPECIALE A.I.R.E.

SPECIALE A.I.R.E.

Premesso che abbiamo inserito nella sezione “Pubblicazioni” presente nel nostro sito una breve guida relativa alla notificazione di atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile/commerciale/ tributaria, ora vogliamo continuare ad analizzare alcuni aspetti legali e fiscali che interessano gli iscritti A.I.R.E.

1 – Per la notifica di atti in materia tributaria agli iscritti AIRE, basta la raccomandata !

Il riferimento è  alla ordinanza del 22.8.2017 n. 20256 della Corte di cassazione. Essa afferma in sostanza che la notificazione degli atti agli italiani residenti all’estero è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri AIRE, non essendo necessario seguire la procedura più articolata prevista dall’art. 142 c.p.c. in tema di notificazione degli atti giudiziari a persona non residente. Infatti la notifica delineata nel codice di procedura civile è alternativa a quella  quella più “diretta” prevista dall’art. 60 D.P.R. 600 del 1973. In forza di questa ultima disposizione, quando l’Amministrazione italiana deve notificare degli atti tributari ai non residenti, è sufficiente la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri AIRE. Tale norma si applica sia con riferimento al contribuente residente in Paese Ue che extra-UE, compresa pertanto la Svizzera. I giudici della Cassazione, tra l’altro, hanno scritto nell’ordinanza che ha deciso la controversia giudiziaria che si era sviluppata nei precedenti gradi avanti alle Commissioni tributarie, che in ogni caso, la proposizione del ricorso da parte del contribuente, che si è difeso nel merito,  ha sanato l’eventuale nullità della notifica dell’avviso, escludendo la decadenza dalla potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria.

2 – Quali sono le conseguenze fiscali dell’omessa iscrizione all’A.I.R.E.?

In caso di volontà di trasferire la propria residenza fiscale all’estero, il cittadino italiano deve necessariamente provvedere alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente  (di seguito: APF)in Italia e, contemporaneamente, iscriversi all’Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Si tratta di un passo obbligato per chi intende vivere all’estero per un periodo superiore a 12 mesi, ma anche per chi, già residente all’estero, acquista la cittadinanza italiana  (es. per matrimonio, per nascita, ecc).

Esistono poi regole volte a determinare la residenza fiscale della persona fisica: infatti deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia colui il quale, per la maggior parte del periodo d’imposta (convenzionalmente 183 giorni):

  • è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente (APF);
  • ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi
  • ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, identificabile come la dimora abituale del soggetto

Accanto alle norme italiane esistono le disposizioni internazionali e, in particolare, l’articolo 4, paragrafo 2, del modello Ocse di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, a cui si ispirano la maggior parte degli accordi bilaterali stipulati tra l’Italia e i vari Paesi nel mondo.

La normativa sovranazionale prevede che, qualora una persona fisica venga considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua residenza è determinata sulla base dei seguenti criteri:

  • detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (c.d. centro degli interessi vitali);
  • se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;
  • se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, la medesima persona è considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalità;
  • se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Fatta questa premessa normativa, è necessario evidenziare che la mancata iscrizione all’Aire rischia di comportare, a carico del soggetto passivo d’imposta, una presunzione assoluta di residenza in Italia rilevando, in merito, il criterio formale riferito all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente sul territorio dello Stato.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16634 del 25.06.2018, che si è pronunciata sul caso di un italiano, emigrato in Inghilterra per motivi di lavoro e che là versava le imposte, senza, tuttavia, aver provveduto alla formale iscrizione all’Aire, ha chiarito che le persone iscritte presso le anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’ art. 2 d.p.r. 917 del 1986 in ogni caso residenti e soggetti passivi d’imposta in Italia.

Di conseguenza:

  • la mancata iscrizione all’Aire preclude, in linea di principio, ogni ulteriore accertamento ai fini fiscali;
  • il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano

3 – La riqualificazione della residenza da parte del Fisco nonostante l’iscrizione all’A.I.R.E.

Come analizzato in altra notizia presente nel nostro sito, il soggetto passivo d’imposta deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente;
  • ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi
  • mantiene la residenza nel territorio dello Stato, identificabile come la dimora abituale del soggetto

Il cittadino italiano che vuole emigrare all’estero e lì stabilire la propria residenza fiscale, deve anzitutto provvedere alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del suo comune di residenza iscrivendosi successivamente all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero).

Come si legge nella circolare 304 del 1997 del Ministero delle finanze – dipartimento centrale accertamento e programmazione, la formale iscrizione all’AIRE non è un elemento sufficiente a dimostrare l’effettivo trasferimento oltrefrontiera dovendosi valutare, nel loro complesso, ulteriori elementi di effettività sostanziale.

La circolare in un passaggio precisa: “La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Da ciò discende che l’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente”.

In tema di residenza fiscale dei cittadini AIRE, sono riportate precise istruzioni anche nel Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali (circolare n. 1 del 2018 del Comando generale della Guardia di Finanza).

Esso afferma che  “l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente rappresenta, da sola, presupposto per essere considerati residenti in Italia, quella nell’AIRE costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per essere considerati non residenti, dovendo comunque farsi riferimento all’articolo 43 del codice civile, che definisce il domicilio di una persona come il luogo in cui essa ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi e la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (…) tali nozioni sono alternativamente rilevanti, nel senso che, per stabilire la residenza fiscale, è sufficiente la ricorrenza di una soltanto di esse”.

In ipotesi di riqualificazione della residenza fiscale della persona fisica, potrebbe anche scattare una responsabilità penale ai sensi dell’ art. 5 d.lgs. 74 del 2000 che punisce la   “omessa dichiarazione”  con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13114 del 21 marzo 2018 ha respinto la difesa di un cittadino italiano, residente in Svizzera ed iscritto AIRE,  che chiedeva l’annullamento di un sequestro preventivo disposto per imposte omesse. La Corte di cassazione ha sancito che il soggetto era residente in Italia, luogo ove risultava pertanto situato il suo domicilio fiscale. Infatti  il ricorrente, persona fisica, dimorava stabilmente in Ferrara ed aveva stabilito in tale città il suo studio di design. Inoltre, sempre sul territorio dello Stato la stessa persona fisica era titolare di plurimi conti correnti in proprio, ossia tramite le società nelle quali risultava cointeressati, utilizzava frequentemente in territorio italiano le carte di credito, frequentemente percorreva la rete autostradale italiana.

4 – Il ruolo dei Comuni nell’individuazione della residenza fiscale

Come noto l’articolo 2, comma 2, Tuir prevede che: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.

Di conseguenza la persona fisica che, per la maggior parte del periodo d’imposta(convenzionalmente 183 giorni), è stata iscritta all’anagrafe dei cittadini residenti (requisito formale), ossia ha stabilito il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio nazionale (requisiti sostanziali alternativi) sarà considerata residente in Italia, dove sarà tenuta a pagare le tasse per i redditi ovunque prodotti nel mondo, in base al c.d. worldwide principle.

In merito, occorre precisare che qualora un cittadino italiano intenda emigrare all’estero,dove sarà stabilita la propria residenza fiscale, lo stesso dovrà provvedere alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del suo comune di residenza e, simmetricamente, iscriversi all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero).

Sullo specifico punto, la circolare n. 304/E del 02.12.1997 (Ministero delle Finanze, Direzione centrale accertamento e programmazione) ha chiarito che: “La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’esteronon costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello stato ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici. Da ciò discende che l’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente”.

Inoltre, prosegue la citata circolare: “Con lo scopo di stabilire la residenza all’estero di un cittadino iscritto all’Aire, occorre effettuare una valutazione d’insieme dei molteplici rapporti, sia personali che reali, che il soggetto intrattiene in Italia al fine di valutare se, nel periodo in cui era anagraficamente iscritto all’estero, aveva perso ogni significativo collegamento con l’Italia.”

In relazione alla corretta individuazione della residenza fiscale della persona fisica, la Guardia di Finanza, con la nuova circolare n. 1/2018, ha fornito precise indicazioni operative.

titolo esemplificativo, come chiarito dal citato documento di prassi, i verificatoridovranno:

  • nel caso di soggetti iscritti all’AIRE, reperire notizie certe sulla posizione storico anagrafica risultante presso il Comune dell’ultimo domicilio fiscale in Italia;
  • appurare l’esistenza di elementi di collegamento fattuali tra la persona fisica e il territorio dello Stato, con specifico riguardo alla sua permanenza in Italia, all’attività lavorativa svolta, alla partecipazione a riunioni d’affari, all’esistenza di rapporti commercialibancarifamiliari, al sostenimento di spese sul territorio dello Stato, ecc.;
  • acquisire tutte le informazioni disponibili nelle banche dati (posizione reddituale ed eventuale percezione di redditi da parte di soggetti residenti, possesso di beni mobili ed immobili, titolarità di cariche socialiesistenza di utenze di cui la persona risulta intestataria – anche indirettamente – e altre circostanze del genere);
  • raccogliere informazioni relative alle movimentazioni di capitali da e per l’estero, al luogo ed alla data di emissione di assegni bancari, nonché agli investimenti in titoli azionari ed obbligazionari italiani (cfr. Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza – volume III – parte V – capitolo 11, “Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”, 346 e ss.).

Con specifico riferimento al ruolo degli enti locali nella lotta all’evasione fiscale internazionale, l’articolo 83 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ha sancito l’obbligo per i comuni italiani di confermare all’Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, che il soggetto richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.

Più di recente, l’articolo 7, comma 3, D.L. 193/2016, ha novellato l’articolo 83 D.L. 112/2008, prevedendo che i comuni devono inviare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’AIRE, anche i dati dei soggetti richiedenti.

Infatti, attualmente, a mente dell’articolo 83, comma 17-bis, D.L. 112/2008“I comuni .. omissis .. inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la formazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione”.