NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE E TRIBUTARIA A PERSONA FISICA ISCRITTA ALL’A.I.R.E. E RESIDENTE IN REPUBBLICA CECA

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE E TRIBUTARIA A PERSONA FISICA ISCRITTA ALL’A.I.R.E. E RESIDENTE IN REPUBBLICA CECA

L’art. 142 del codice di procedura civile italiano disciplina la notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia.

Tale articolo afferma che, in questo caso, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (comma 1).

Tuttavia tale regola si applica soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali (comma 2)

La Repubblica ceca è entrata nell’UE nel 2004 pertanto la materia delle notificazioni trova da tempo la sua disciplina nel Regolamento (CE) 1393 del 2007, entrato in vigore il 13.11.2008.

Si badi come il citato regolamento comunitario disciplini la notificazione degli:

  • atti giudiziari (es. una citazione a giudizio)
  • atti extragiudiziari (es. un attestato, un certificato, una domanda, ecc)

con riguardo a due particolari materie: quella civile e quella commerciale.

La notificazione di atti in materia fiscale

Con riguardo alla materia fiscale (si pensi alla notifica di una cartella esattoriale)  trova, invece, applicazione l’art. 60-bis  D.P.R. 600/73 per cui l’Amministrazione finanziaria può chiedere all’Autorità competente di un altro Stato membro (es. quello della Repubblica ceca) di notificare al destinatario, secondo le proprie norme sulla notificazione, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato italiano relativi all’applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell’art. 2 della direttiva 2011/16/UE del 15.2.2011 (che disciplina la cooperativa amministrativa in materia fiscale).  Tuttavia difficilmente l’Amministrazione fiscale italiana utilizzerà tale procedura in quanto l’art. 60  del citato D.P.R. 600/73,  le semplifica di molto le regole di notificazione, recitando:

“la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”

 

La notificazione in materia civile e commerciale

Torniamo ora ad analizzare la notificazione in materia civile e commerciale: in tal senso rileva, come detto, quanto prescritto dal Regolamento (CE) 1393/2007.

La Repubblica ceca, adempiendo a quanto prescrive il regolamento, ha nominato un’Autorità centrale che svolge diversi compiti di raccordo  e coordinamento con le Autorità centrali, a sua volta, nominate dagli altri Stati membri.

Nella Repubblica ceca tale Autorità centrale è il Ministero della giustizia:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Vyšehradská 16 -Praga 2

CAP : CZ-128 10

In Italia l’Autorità centrale è l’Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma.

Accanto all’Autorità centrale, in ogni Stato membro, e quindi anche in Repubblica ceca, esistono “organi mittenti” (competenti a trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziari che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro, es. In Italia) nonché gli “organi riceventi” (competenti a ricevere atti giudiziari o extragiudiziari provenienti da un altro Stato membro, es.

dall’Italia).

Gli organi riceventi in Repubblica ceca sono i Tribunali e quindi, a seconda del luogo di residenza dell’iscritto A.I.R.E., l’organo ricevente potrà variare a seconda della circoscrizione giudiziaria nel quale risiede l’iscritto A.I.R.E.

Per esempio, nel caso in cui l’iscritto A.I.R.E. risieda a Brno, l’organo ricevente è:

Městský soud Brno-město

Polní 994/39

Brno – CZ-608 01

Telefono : (420) 546511111

Fax : (420) 546530269

Posta elettronica : podatelna@msoud.brn.justice.cz

URL : https://www.justice.cz/web/mestskysoudvbrne

Inserendo il c.a.p. ceco dell’iscritto A.I.R.E.  nel sito internet sotto indicato, automaticamente verrà visualizzato l’Organo ricevente competente:

 https://ejustice.europa.eu

In Italia, l’organo mittente, al quale deve essere consegnato l’atto da notificare o comunicare in Rep. ceca, sarà il competente UNEP istituito presso il Tribunale o la Corte di appello

Analizziamo ora in quali modi può avvenire la trasmissione degli atti dall’Italia all’organo ricevente, territorialmente competente, designato dalla Repubblica ceca.

La Repubblica ceca ha comunicato che le lingue che possono essere impiegate per compilare i moduli che il mittente deve utilizzare ai sensi del regolamento CE 1393/2007  sono a scelta del mittente le seguenti:

  • LA LINGUA CECA
  • LA LINGUA SLOVACCA
  • LA LINGUA INGLESE

 

Chiediamoci se l’atto giudiziario (o extragiudiziario) redatto in italiano, debba essere tradotto in ceco. Risulta utile sapere che il mittente, nel momento in cui consegna all’UNEP l’atto da notificare, viene informato che il destinatario (all’uopo informato dall’organo ricevente ceco ANCHE al momento della consegna) potrà rifiutarsi di ricevere l’atto qualora lo stesso non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

  1. una lingua compresa dal destinatario (es. italiano)oppure
  2. la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto (es. ceco)

Qualora si è certi che il destinatario conosca la lingua italiana, non pare necessaria una traduzione dell’atto dall’italiano al ceco. Qualora non si è certi se il destinatario conosca la lingua italiana, è consigliabile la traduzione in ceco. Indubbiamente, far tradurre il documento in ceco offre la certezza che il destinatario non potrà legittimamente rifiutarsi di ricevere l’atto notificato.

Secondo la normativa Repubblica ceca non esistono particolari termini entro i quali gli atti devono essere notificati (vedi art. 8 del regolamento CE).

L’organo mittente italiano, ricevuto l’atto,  trasmetterà il medesimo all’organo ricevente ceco che provvederà alla notifica nel più breve tempo possibile e comunque:

entro 1 mese della ricezione

 

La data della notificazione è quella in cui l’atto è stato notificato secondo la legge della Rep. Ceca. Quando la notificazione è stata svolta, viene redatto un certificato del suo espletamento che viene poi inviato all’organo mittente corredato, se richiesto, di una copia dell’atto notificato o comunicato.

Il regolamento CE prescrive ulteriori modalità di notificazione.

Notificazione Reg.

1393/2007

CE Possibilità di impiego in Rep.

ceca

Tramite agenti diplomatici o consolari (italiani) Art.  13 SI
Tramite i servizi postali (italiani) Art. 14 SI
Diretta, cioè direttamente tramite ufficiale giudiziario o funzionario (cechi) Art. 15 NO

Modalità di notificazione sconsigliata. Sebbene modalità più celere è tuttavia più rischiosa in quanto la spedizione del piego raccomandata con ricevuta di ritorno segue le regole della normale corrispondenza, non garantendo automaticamente l’osservanza dei requisiti richiesti dall’ordinamento italiano in tema di notificazione a mezzo posta.

Brno, 10.06.2019