Il nuovo art. 167 TUIR in materia di redditi delle imprese controllate e collegate

Il nuovo art. 167 TUIR in materia di redditi delle imprese controllate e collegate

Il decreto legislativo 142/2018, attuando una direttiva europea recante norme contro le pratiche di elusione fiscale, ha apportato modifiche all’art. 167 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) ovverosia a quell’articolo che disciplina la tassazione dei redditi delle imprese estere controllate da soggetti (persona fisica o giuridica) fiscalmente residenti in Italia.  Si tratta di una disciplina volta ad attrarre la tassazione nel Paese dove ha sede il soggetto controllante (nel nostro caso, l’Italia)  i redditi delle entità controllate al fine di contrastare fenomeni elusivi a livello internazionale.

Infatti, prima della riforma di cui sopra, i redditi prodotti da una società residente in uno Stato estero dove vigeva un regime fiscale privilegiato – controllata, direttamente o anche indirettamente, da un soggetto residente in Italia –  venivano imputati a quest’ultimo in proporzione alla partecipazione in essa detenuta (c.d. tassazione per trasparenza). Gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato erano considerati quelli nei quali il livello nominale di tassazione risultava inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Si trattava della c.d. categoria paradisiaca nella quale rientravano di norma Stati diversi da quelli UE o diversi da quelli con i quali l’Italia aveva stipulato un accordo che assicurava un effettivo scambio di informazioni.

Infatti aq uesti, cioè per gli Stati UE o per quelli con i quali l’Italia aveva stipulato un accordo che assicurava un effettivo scambio di informazioni (c.d. categoria white list passive income companies), si applicava l’analogo regime della tassazione che operava per la c.d. categoria paradisiaca – ovvero: i redditi prodotti dalla società controllata vengono imputati al soggetto controllante e residente in Italia in proporzione alla partecipazione detenuta nella controllata (c.d. tassazione per trasparenza)  – solo se ricorrevano congiuntamente due condizioni: a) tali società controllate erano assoggettate a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia ; b)  conseguivano proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonchè dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllavano la società non residente, ne erano controllati o erano controllati dalla stessa società  che controllava la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Con la riforma del 2018 viene cancellata la differenza tra la c.d. categoria paradisiaca e la c.d. categoria white list passive income companies per giungere al risultato che i redditi prodotti in una società collocata in uno Stato estero, controllata, direttamente o anche indirettamente, da un soggetto residente in Italia, vengono imputati a quest’ultimo in proporzione alla partecipazione in essa detenuta (c.d. tassazione per trasparenza), se ricorrono congiuntamente queste 2 condizioni:

  • la società controllata è assoggettata a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta qualora residente in Italia;
  • oltre un terzo dei proventi da essa realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie (c.d. ricavi passivi):
  1. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
  2. canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
  3. dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
  4. redditi da leasing finanziario;
  5. redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
  6. proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
  7. proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Alla luce di quanto sopra sono soggette alla c.d. tassazione di trasparenza anche le società presenti nell’UE (e quindi anche quelle ceche) se rientrano nelle condizioni sopra indicate. Ai fini del parametro della tassazione effettiva occorre considerare il 50% dell’aliquota IRES (imposta sui redditi delle società) attualmente pari al 24%. Quindi, la società estera (di conseguenza anche quella localizzata in Repubblica Ceca) sarà soggetta alla c.d. tassazione per trasparenza, se la tassazione effettiva scontata nel proprio Stato è inferiore al 12% e i ricavi passivi siano adeguatamente alti.

Alcuni esempi possono chiarire: se la società controllata estera nel proprio Stato di residenza ha tra i propri proventi solo dividendi e sconta una tassazione effettiva del 15%, non sarà soggetta alla c.d. tassazione per trasparenza in quanto è soddisfatto il requisito del passive income, ma la tassazione effettiva è congrua. Oppure: se la controllata estera, nel proprio Stato di residenza, svolge un’attività industriale e sconta una tassazione effettiva pari al 5%, non sarà soggetta alla tassazione per trasparenza in quanto, pur non essendo congruo il livello di tassazione effettiva, i proventi non hanno natura di passive income. Ed ancora: se la controllata estera, nel proprio Stato di residenza, consegue dividendi per il 40% e proventi derivanti da altre prestazioni di servizi per il 60% (cioè oltre 1/3 secondo la nuova regola) e presenta un livello di tassazione effettiva pari al 10% sarà soggetto alla tassazione per trasparenza, in quanto risultano soddisfatti entrambi i requisiti previsti dalla norma.

La nuova versione dell’art. 167 TUIR prevede poi la possibilità di disapplicare la regola della c.d. tassazione per trasparenza sulla base di una particolare esimente: dal 2019 la tassazione per trasparenza non si applicherà se il soggetto residente in Italia dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Infine, corre l’obbligo di evidenziare che è anche cambiata la nozione di controllo rilevante per far scattare le regole impositive in rassegna.

A tale fine si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti  non  residenti  nel  territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi  dell’articolo 2359 cod. civ., da parte di un soggetto residente in Italia (e fin qui nulla cambia rispetto al passato)
  • oltre il 50% della partecipazione agli utili dei soggetti non residenti è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più  società  controllate  (ex articolo 2359 cod. civ.) o tramite  società  fiduciaria  o interposta persona, da un soggetto residente in Italia.

Brno, 16.2.2019