Reati tributari e responsabilità degli enti: la conversione in legge del decreto legge 124/19 ha ampliato l’elenco dei reati tributari per i quali gli enti possono rispondere

Reati tributari e responsabilità degli enti: la conversione in legge del decreto legge 124/19 ha ampliato l’elenco dei reati tributari per i quali gli enti possono rispondere

La legge di conversione ha allargato la portata della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001 dell’ente rispetto al decreto legge 124/19: se infatti quest’ultimo, introducendo nel corpo del d.lgs. 231 del 2001 il nuovo art. 25quinquiesdecies, individuava quale unico reato presupposto, ai fini di una eventuale responsabilità per l’ente,  la violazione di cui all’art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante annotazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ora, dopo la conversione in legge del decreto, la suddetta responsabilità amministrativa viene estesa anche ai seguenti reati tributari contenuti nel d.lgs. 74 del 2000:

  • 3 (dichiarazione fraudolenta mediate altri artifizi)
  • 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
  • 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili)
  • 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

Ecco il regime sanzionatorio previsto dal nuovo art. 25quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001:

 

Reato tributari – d.lgs. 74/2000 Sanzione pecuniaria
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1) fino a 500 quote
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis) fino a 400 quote
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) fino a 500 quote
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1) fino a 500 quote
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis) fino a 400 quote
occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) fino a 400 quote
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) Fino a 400 quote

 

Si ricorda che l’importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano anche le seguenti sanzioni interdittive: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La ricomprensione dei reati tributari nel sistema 231 pone delicate questioni applicative che qui solo si accennano. È destinato prevedibilmente a riaccendersi il tema sui limiti del doppio binario e sugli effetti del ne bis in idem, tenendo conto delle conseguenze sanzionatorie che anche sul piano amministrativo – tributario discendono a carico dell’ente. Il profitto del reato negli illeciti tributari corrisponde all’imposta evasa e dunque questa grandezza economica è la base su cui va necessariamente a convergere la confisca (anche per equivalente). Ed è chiaro – sul punto la giurisprudenza è altrettanto consolidata – che non può darsi luogo a duplicazioni: una volta identificato il profitto del reato, corrispondente alla imposta evasa, la ablazione da parte dello Stato deve avvenire nella misura ad esso corrispondente, non certo tante volte quanti sono gli organi – amministrativi o giudiziari – deputati all’accertamento dell’illecito ed alla irrogazione del trattamento sanzionatorio.

La nuova disciplina, come è stato sottolineato, sconta invece un limite evidente: la mancata ricomprensione tra i reati presupposto dell’art. 5 d.lgs 74/2000. I fatti di cronaca ci dicono come le evasioni di ammontare elevatissimo siano commesse da enti esterovestiti o muniti di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Si tratta di soggetti apparentemente non localizzati nel territorio dello Stato, che quindi non assolvono gli obblighi dichiarativi. La previsione dell’art. 8 d.lgs 231/2001 sulla autonomia della responsabilità dell’ente, anche quando non sia identificato l’autore del reato presupposto, costituisce una leva importante per il contrasto a questi enti quando la complessità della struttura organizzativa interna impedisce di individuare la persona fisica autore del reato. Ecco, questo obiettivo – con la esclusione dell’art. 5 dal novero dei reati presupposto – è mancato e ciò costituisce un vulnus alla coerenza del sistema, rivelando un deficit di comprensione di alcuni dei più gravi fenomeni di evasione fiscale che avrebbero imposto una più severa risposta sanzionatoria.

 

Brno, 5.1.2020