SPECIALE – IL QUADRO RW DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SPECIALE – IL QUADRO RW DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Premessa

Quando una persona residente ai fini fiscali in Italia decide di effettuare investimenti all’estero, deve essere consapevole degli obblighi fiscali che derivano da queste decisioni.

A tal fine è utile approfondire due tematiche:

  • l’obbligo dichiarativo di tali investimenti all’estero nel modello RW della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
  • adempiuto l’obbligo dichiarativo di cui sopra, il pagamento delle imposte patrimoniali, ovverosia l’IVIE e l’IVAFE

L’obbligo dichiarativo nel quadro RW

La materia è disciplinata dal decreto legge n. 167 del 1990 per cui i contribuenti che detengono

  1. investimenti all’estero
  2. attività estere di natura finanziaria.

ne devono dare indicazione nella propria dichiarazione dei redditi.  A tal fine esiste, appunto, il quadro RW specificamente destinato all’inserimento di queste informazioni all’Amministrazione finanziaria.

  1. Ambito soggettivo

Sono tenuti alla compilazione del quadro RW i seguenti soggetti residenti in Italia:

  • le persone fisiche;
  • gli enti non commerciali;
  • le società semplici e gli enti a esse equiparati

Per quanto riguarda le persone fisiche, l’obbligo ricade su tutte senza che assuma importanza il fatto che esercitino, come persone fisiche, attività d’impresa o professionale.

L’obbligo ricade anche sui “titolari effettivi” di tali investimenti o attività finanziarie, cioè su coloro che anche solo indirettamente ne abbiano la titolarità. L’art. 20 del d.lgs. 231/2007 specifica la nozione di “titolare effettivo”.

Detto questo, diventa decisivo il concetto di “residenza” visto che l’obbligo di compilazione del quadro RW riguarda i soggetti residenti in Italia.

 L’art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) specifica che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

I criteri sono tra di loro alternativi quindi la presenza di uno di essi comporterà come conseguenza il fatto che il soggetto dovrà considerarsi residente.

Chi è iscritto al registro dell’anagrafe di un Comune italiano, si presume residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato. Tuttavia si tenga a mente che il trasferimento della residenza all’estero, cancellando il proprio nominativo dalle anagrafi della popolazione residente e iscrivendosi all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero), non comporterà automaticamente che si sarà considerati fiscalmente residente all’estero. Infatti, è necessario che non si abbia né la residenza (luogo dove una persona abitualmente dimora) né il domicilio (inteso come sede dei suoi affari ed interessi) in Italia.

L’Amministrazione Finanziaria potrà dimostrare che un soggetto continua a essere residente fiscalmente in Italia, pur avendo trasferito formalmente la sua residenza all’estero.

Esiste poi una categoria di cittadini i quali, se si cancellano dalle anagrafi della popolazione residente e si trasferiscono in Stati a fiscalità privilegiata (vedi sotto l’elenco di tali Paesi, contenuto nel Decreto del Ministero economia e finanza del 4.5.1999),  avranno loro, e non l’Amministrazione finanziaria, l’onere di dimostrare di vivere effettivamente all’estero. In caso di mancato assolvimento di tale onere, si considereranno residenti in Italia.

 

Paesi a fiscalità privilegiata di cui al DM 4.5.1999
Alderney Grenada Niue
Andorra Guernsey Oman
Anguilla Hong Kong Panama
Antigua e Barbuda Isola di Man Polinesia Francese
Antille Olandesi Isole Cayman Sark
Aruba Isole Cook Seicelle
Bahama Isole Marshall Singapore
Bahrein Isole Vergini britanniche Saint Kitts e Nevis
Barbados Jersey Saint Lucia
Belize Libano Saint Vincent e Grenadine
Bermuda Liberia Svizzera
Brunei Liechtenstein Taiwan
Costa Rica Macao Tonga

 

Paesi a fiscalità privilegiata di cui al DM 4.5.1999
Dominica Malaysia Turks e Caicos
Emirati Arabi Uniti Maldive Tuvalu
Ecuador Mauritius Uruguay
Filippine Monaco Vanuatu
Gibilterra Montserrat Samoa
Gibuti Nauru

Invece, per le società semplici e  gli altri enti, soggetti all’IRES (Imposta sul reddito delle società), in applicazione dell’art. 73 TUIR, si considerano residenti se  per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Ancora una volta i tre criteri (sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto sociale) devono considerarsi alternativi.

Risultano esonerati dalla disciplina della compilazione del quadro RW i soggetti di seguito indicati:

SOGGETTI ESCLUSI
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI
ENTI PUBBLICI DI CUI ALL’ART. 74 DEL TUIR
  1. Ambito oggettivo

Si noti che gli investimenti patrimoniali esteri devono essere indicati nel quadro RW indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi durante il periodo di imposta preso in considerazione, mentre per le attività estere di natura finanziaria, esse vanno indicate sempre, in quanto di per sé atte a produrre redditi in Italia.

Sotto alcune tabelle che mostrano alcuni esempi di investimenti patrimoniali e prodotti finanziari.

INVESTIMENTI PATRIMONIALI ESTERI
Immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà).
I preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza).
Gli yacht, le imbarcazioni o le navi da diporto esteri , nonché quelli che pur non essendo iscritti nei registri esteri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
Altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei registri pubblici esteri nonché quelli che pur non essendo iscritti nei registri esteri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
I beni immateriali quali ad esempio marchi e brevetti.
I mobili e gli oggetti di antiquariato.
ATTIVITA’ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione * (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi).
Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere.
Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato.
Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero.
Diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati.
Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

* Una precisazione importante per i depositi e i conti correnti in quanto il decreto legge 176/90 (art. 4 comma 3) prevede che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel quadro RW non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro.

La valorizzazione

Ci si deve interrogare su quali valori devono essere inseriti nel quadro RW del modello Redditi.
Per quanto riguarda la valorizzazione delle attività estere devono essere applicate le regole previste per le due imposte patrimoniali denominate IVIE e IVAFE che più avanti cercheremo di illustrare. Inoltre, qualora le suddette attività finanziarie o patrimoniali siano in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento alla propria quota di possesso.

Il valore da indicare nel quadro RW comprende due valori:

  • valore inziale: valore all’inizio di ciascun periodo di imposta ovvero al primo giorno di detenzione;
  • valore finale: valore al termine del periodo di imposta o alla fine del periodo di detenzione

 Aspetti sanzionatori

La disciplina sanzionatoria riguardante è contenuta nell’art. 5 del decreto legge n. 167/1990: le sanzioni vanno dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (con raddoppio di tale misura per tutti gli investimenti che i contribuenti detengono in paradisi fiscali).

Inoltre, è stata soppressa la sanzione accessoria della confisca di beni di equivalente valore ed è stata sostituita la sanzione ordinaria con una fissa a 258 euro, nel caso in cui sia presentata la dichiarazione relativa agli investimenti esteri entro 90 giorni dalla scadenza prevista.