L’Agenzia delle entrate detta le linee guida dell’attività di contrasto agli illeciti fiscali internazionali per il triennio 2019-2021 (circolare n. 19/2019)

L’Agenzia delle entrate detta le linee guida dell’attività di contrasto agli illeciti fiscali internazionali per il triennio 2019-2021 (circolare n. 19/2019)

Risulta utile sapere che l’Agenzia delle entrate, con la circolare dell’8 agosto 2019, n. 19, ha fatto conoscere gli indirizzi operativi e le linee guida che i propri uffici, a qualsiasi livello (centrale, regionale, periferico) dovranno seguire nel triennio 2019-2021 in tema di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale.

E’ utile concentrarsi sul punto della circolare relativo all’attività di contrasto agli illeciti fiscali internazionali.

I fenomeni più diffusi – recita la circolare – sono due:

  1. l’allocazione fittizia all’estero della residenza fiscale;
  2. l’illecito trasferimento e/o la detenzione all’estero di attività produttive di reddito (anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o esterovestiti).

Al fine di contrastare il fenomeno di cui al punto a), l’Agenzia – si legge nella circolare – ha a disposizione, oltre alla collaborazione con i Comuni per sviluppare percorsi di indagine  (vedi circolare n. 25/E/2013), l’impiego di un applicativo (un programma informatico) che permette  di selezionare i contribuenti “persone fisiche” aventi un profilo di rischio elevato in base a specifici parametri. Tali parametri sono:

  1. la residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata,;
  2. i movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari  nell’ambito del monitoraggio fiscale;
  3. le informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero,  trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
  4. la residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
  5. gli atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
  6. le utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
  7. la disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
  8.  la titolarità di partita Iva attiva;
  9. rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
  10. la titolarità di cariche sociali;
  11. il versamento di contributi per collaboratori domestici;
  12. le informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
  13. m)le informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA.

Per contrastare invece il fenomeno di cui al punto b), la circolare invita gli uffici finanziari a:

  1. valorizzare i dati trasmessi da altri Stati, tramite il c.d. “scambio automatico di informazioni”
  2. valorizzare le segnalazioni dei movimenti di capitale, pervenute dagli intermediari finanziari, attraverso il c.d. “monitoraggio fiscale” che permette di individuare soggetti a rischio in quanto hanno omesso in dichiarazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera, hanno violato degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Sono aumentate, ricorda la circolare, le fonti informative da utilizzare in quanto, per esempio,  esiste lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard)  che consente di individuare non solo gli intestatari, ma anche i titolari effettivi delle attività finanziarie detenute all’estero.

Circa l’effettività della titolarità di attività finanziarie detenute all’estero ricordiamo che i reparti speciali della Guardia di Finanza, possono richiedere ai soggetti destinatari, sulla base dei poteri  di cui al decreto legge 167 del 1990 , l’identità del titolare effettivo, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate.

Brno, 9.9.2019