Controllo fiscale ed avvio di un procedimento penale per il sospetto di reati tributari a carico del contribuente

Controllo fiscale ed avvio di un procedimento penale per il sospetto di reati tributari a carico del contribuente

(Fonte: la rivista periodica della Camera dei fiscalisti cechi Bullettin KDP ČR, 2/2017, pag. 56 ss.)

 

I dati elaborati dall’Amministrazione finanziaria ultimamente evidenziano un fenomeno in crescita: si assiste, infatti, ad un aumento dell’avvio dei procedimenti penali che nascono da segnalazioni operate dalla stessa Amministrazione finanziaria a carico dei contribuenti. Segnalazioni che il più delle volte nascono da violazioni tributarie che essa ha modo di accertare nel corso degli ordinari controlli fiscali.

Il presente contributo vuole analizzare il rapporto tra controllo fiscale e responsabilità penale per i reati tributari (in primis, reato di evasione fiscale) al fine di informare l’imprenditore od il soggetto economico operante in Rep. ceca su quando un controllo fiscale può avere come sgradita „coda“ l’avvio di un procedimento penale, per quali reati tributari si avvia il processo penale a seguito di una segnalazione dell’Amministrazione fiscale e da ultimo in quali casi l’avvio di un procedimento penale consente all’Amministrazione fiscale di rideterminare l’imposta dovuta nonostante sia scaduto il termine ordinario per il compimento di tale atto.
Innanzitutto si deve sapere che l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad informare senza ritardo gli organi inquirenti penali (polizia o p.m.) circa le circostanze che indicano il sussistere di un sospetto della commissione di un reato.

I reati principali che possono venire in rilievo nel corso di un controllo fiscale sono i seguenti:

  • reato di evasione delle imposte, delle tasse e di analoghi pagamenti obbligatori (§ 240)
  • reato di mancato versamento delle imposte, dei premi per l’assicurazione sociale e di analoghi pagamenti obbligatori (§ 241)
  • reato di inadempimento degli obblighi dichiarativi nell’ambito del procedimento tributario (§ 243).

L’evasione delle imposte, tasse e degli altri pagamenti obbligatori (vedi § 240) si verifica quando il contribuente agisce con dolo in modo che l’Autorità competente calcoli un’imposta inferiore rispetto a quella fissata dalla legge oppure non calcoli affatto l’imposta sebbene sussista un obbligo tributario. Al fine di integrare la fattispecie di questo reato è necessario che l’imposta da pagare sia diminuita di almeno 50.000-CZK.

Il reato di evasione fiscale si può realizzare mediante una condotta attiva del contribuente (es. dolosa alterazione della dichiarazione dei redditi percepiti) o mediante la simulazione di circostanze inesistenti (es. superiori spese fiscalmente deducibili) o, al
contrario, mediante l’occultamento di circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell’obbligo fiscale.

Si tenga conto che a partire dal 1.7.2016 è stata riaffermata la punibilità dei preparativi diretti all’evasione fiscale e questo a condizione che vengano posti in essere preparativi diretti all’evasione fiscale in un’ampiezza che arriva ad almeno 5.000.000-CZK. Il preparativo dell’evasione fiscale può consistere, per esempio, nel fatto che il contribuente si prepari i documenti per una non corretta dichiarazione dei redditi allo scopo di evadere le imposte. La reintroduzione della responsabilità penale anche a livello di tentativo nel caso dell’evasione fiscale ha come obiettivo quello di rilevare questi reati in anticipo pertanto nella fase preparatoria è lecito prevedere l’impiego di strumenti operativi di indagine (es. le intercettazioni) in anticipo rispetto alla commissione del reato, per esempio nella fase dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi o nella fase del controllo fiscale.

A differenza dell’evasione fiscale, il reato di mancato versamento delle imposte (vedi sopra § 241), viene punito quando il datore di lavoro (il contribuente soggetto passivo) non versa la tassa preventivata, ev. altre indennità per il proprio dipendente (contribuente). L’agente in questo caso non cela il proprio obbligo di pagare, tuttavia nondimeno in maniera dolosa non versa il dovuto. Entrambi i reati non vengono integrati quando il contribuente impiega tutte le possibilità legali, ovvero le scappatoie all’interno della legislazione tributaria, al fine di minimizzare i propri obblighi fiscali (c.d. elusione fiscale).

Un importante criterio distintivo tra la condotta punibile soltanto mediante sanzioni in un procedimento tributario e quella punibile a titolo di reato vero e proprio è rappresentato dalla circostanza che entrambi gli indicati reati tributari (§§ 240, 241) sono reati dolosi. Questo significa che se si verifica un’evasione fiscale colposa, per esempio a causa di un errore di calcolo oppure a causa di un errore di carattere amministrativo nella contabilità, questa condotta non può essere sanzionata in un processo penale.

Come detto nella parte introduttiva all’apertura di un procedimento penale per reati tributari si arriva molto spesso sulla base dei risultati di un controllo fiscale. I giudici penali non sono affatto vincolati nel processo penale alla decisione dell’Amministrazione finanziaria e questo neppure con riferimento all’importo della evasione fiscale. Tuttavia il rapporto stilato dall’Amministrazione relativo ad un controllo fiscale può essere un importante elemento base per una indagine da parte della polizia.

Le statistiche indicano che i casi più frequenti nei quali il controllo fiscale termina con un procedimento penale sono situazioni di intenzionale collegamento a frodi carosello dell’IVA oppure casi in cui l’Amministrazione finanziaria raggiunge il sospetto dell’impiego di spese fittizie. Un ultimo aspetto da analizzare è quello dell’influenza del procedimento penale sulla decorrenza per determinare l’imposta. Tale termine è in generale triennale.

Questo termine può essere prolungato in presenza di vari motivi stabiliti dalla legge: per esempio spesso la ragione per il prolungamento del suddetto termine di altri tre anni è l’inizio di un controllo fiscale. Sul fronte prettamente penale, sono tre le ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria può stabilire l’imposta a prescindere dal fatto che sia già scaduto il termine per la determinazione della medesima ed esse sono così riassumibili:

  • l’avvio di un procedimento penale per un reato tributario connesso ad una data imposta: il procedimento penale non dovrebbe essere iniziato e condotto chiaramente in maniera non funzionale (cioè solo per fissare il termine per la determinazione dell’imposta), diversamente si dovrebbe eccepire l’uso distorto dell’avvio del procedimento penale
  • la pronuncia di una sentenza passata in giudicato relativa alla commissione di un reato tributario: in questo caso è possibile determinare l’imposta entro la fine del secondo anno successivo a quello nel quale ha acquistato efficacia di giudicato la sentenza del giudice
    anche se il termine per la determinazione dell’imposta è già scaduto
  • la presentazione correttamente di una dichiarazione fiscale oppure di una dichiarazione fiscale aggiuntiva con contestuale pagamento dell’imposta comprensiva dei suoi accessori: in questo caso si estingue la punibilità del reato tributario a causa del ravvedimento operoso del cliente, tuttavia l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di determinare l’imposta senza considerare il fatto che il termine per la determinazione della imposta sia già scaduta.