E’ IN VIGORE IL REGISTRO DEI PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CARICO DELLE SOCIETA’

E’ IN VIGORE IL REGISTRO DEI PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CARICO DELLE SOCIETA’

A partire dal 1 gennaio 2018 è in vigore una modifica della legge 304 del 2013 che disciplina il registro pubblico delle persone giuridiche e dei fondi fiduciari.

Tale modifica introduce l’obbligo delle persone giuridiche (e quindi anche delle società commerciali) di comunicare in un apposito nuovo registro, denominato «registro dei proprietari effettivi» e tenuto presso il Tribunale del registro, i dati relativi a chi sia (o siano) l‘effettivo proprietario della persona giuridica.

Per effettivo proprietario si intende la persona fisica che è di fatto o di diritto in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante su una persona giuridica, in un fondo fiduciario o in un’altra struttura giuridica priva di personalità giuridica.

L’obbligo di comunicazione é già in vigore e tale obbligo scade il 1 gennaio 2019.

La Repubblica ceca, mediante la citata modifica della legge 304 del 2013, non ha fatto altro che dare attuazione ad alcune direttive UE in materia di antiriciclaggio (tra cui la n. 2015/485); pertanto analogo obbligo di istituzione del registro, nonché obbligo di comunicazione del reale proprietario a carico delle persone giurdiche, è rinvenibile in tutti i Paesi dell’UE.

A tal proposito si aggiunga che a partire dal 1 gennaio 2018, mediante appunto la completa attuazione delle più recenti direttive UE in materia di antiriciclaggio, tutte le autorità fiscali nazionali della Unione europea avranno accesso ai titolari effettivi delle società, trust o altre entità a prescindere dalla collocazione geografica di queste. Entrano infatti in vigore le nuove regole sulla cooperazione amministrativa contro l’evasione fiscale e il riciclaggio (direttiva 2011/16/UE) per cui le Autorità di un Paese potranno accedere ai dati – e quindi anche al dato relativo al proprietario effettivo – raccolti dalle Autorità di un altro Paese.

Per l’Italia il nuovo registro dei titolari effettivi è previsto entrare in vigore verso marzo/aprile 2018.

Tornando alla legislazione ceca è utile dire che il registro non è pubblico e vi potranno accedere:

  • determinate autorità ed organi pubblici specificamente individuati (giudici, pubblici ministeri, organi di polizia, uffici finanziari, Banca nazionale ceca, ecc)
  • il soggetto iscritto su domanda, chiunque dimostri di avere un interesse legittimo a conoscere i dati
  • Spetterà al Tribunale del registro decidere se sussite un interesse legittimo.

Concentrandoci alle società commerciali, l’amministratore dovrà comunicare «l’effettivo proprietario» (o gli effettivi proprietari) della persona giuridica. Effettivo proprietario dovrà essere necessariamente una persona fisica concretamente individuata.

Per le società commerciali la legge introduce una presunzione relativa ovvero stabilisce dei criteri che permettono di individuare il beneficiario nella persona fisica che:

  1. da sola, o congiuntamente ad altre persone che agiscono di concerto con essa, dispone di più del 25% dei diritti di voto della società oppure ha una quota del capitale sociale superiore al 25%,

  2. da sola, o congiuntamente ad altre persone che agiscono di concerto con essa, controlla la persona di cui al punto 1, oppure risulta essere la beneficiaria di almeno il 25% degli utili della società commerciale.

Qualora mediante l’impiego dei criteri sopra individuati non sia possibile individuare la persona fisica che riveste il ruolo di proprietario effettivo allora si iscriverà quale proprietario effettivo il membro dell’organo amministrativo della società (cioè l’amministratore).

Dell’effettivo proprietario verrano iscritti nel registro i segueti dati:

  • nome e cognome
  • luogo di residenza
  • nazionalità
  • criterio impiegato per stabilire l’effettiva proprietà cioè indicazione di uno dei seguenti criteri:

a- la percentuale dei diritti di voto, se la posizione del proprietario effettivo è basata sulla partecipazione diretta a una persona giuridica,
b- la parte degli utili distribuiti se la posizione del proprietario effettivo è basata sul fatto che ne è il destinatario, oppure
c-  altri fatti se la posizione del proprietario effettivo è altrimenti stabilita.

Un altro obbligo che incombe sulla società – si badi – non è soltanto quello di comunicare per la prima volta nome e cognome del beneficiario effettivo ma provvedere ad aggiornarlo mediante apposita successiva comunicazione tutte le volte che cambiasse l’identità del proprietario effettivo.

Le persone giuridiche devono conservare i dati dell’effettivo proprietario non solo per il periodo in cui una data persona riveste la qualifica di «effettivo proprietario» ma, una volta che tale persona perde tale qualifica, i suoi dati devono essere conservati dalla società per almeno 10 anni.

Brno, febbraio 2018